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Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

S.4 · titolo ufficiale: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Unterberger Julia, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di congedo parentale)

1 Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 32: 1 al comma 1, alinea, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dodici mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo »; 2 al comma 1, lettera a), le parole: « per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, di cui quattro mesi entro i primi otto anni di vita del bambino »; 3 al comma 1, lettera b), le parole: « per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a quattro mesi nei primi otto anni di vita del bambino, due dei quali in ogni caso non trasferibili alla madre, e a due mesi fino al dodicesimo anno di età del figlio, complessivamente elevabili a otto nel caso di cui al comma 2 »; 4 il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a quattro mesi nei primi otto anni di vita del bambino, il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a quattordici mesi »; b all'articolo 34: 1 al comma 1, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per quattro mesi un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi »; 2 al comma 2, le parole: « un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione »; 3 al comma 3, le parole: « un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria » sono sostituite dalle seguenti: « un'indennità pari al 65 per cento della retribuzione ».

2 (Copertura finanziaria)

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3 (Entrata in vigore)

1 Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato