Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645
S.10 · titolo ufficiale: Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 17/01/2023. proposto da Sen. Unterberger Julia ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
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1 Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: « Art. 293- bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici ».
2 All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: « sino a » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a ».