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Reati contro gli animali

S.11 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di tutela degli animali

stato: assorbito, ultima attività il 29/05/2025. proposto da Sen. Unterberger Julia, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente: « TITOLO XIV- bis . DEGLI ANIMALI Art. 455- bis. – (Diritti degli animali) – Gli animali sono esseri senzienti. La legge riconosce e tutela il loro diritto alla vita, alla salute e a condurre un'esistenza dignitosa, compatibile con le loro caratteristiche etologiche. La detenzione e l'impiego degli animali, a qualsiasi titolo, deve avvenire sempre nel rispetto di tali diritti. Art. 455- ter. – (Affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi) – In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, decide sull'affidamento dell'animale nel suo esclusivo interesse. Qualora ne sussista la volontà, al fine di garantire il benessere dell'animale, quest'ultimo è affidato in via condivisa tra i coniugi, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge. Art. 455- quater . – (Accesso degli animali da compagnia nei locali pubblici e privati e sui mezzi di trasporto pubblico) – L'accesso di animali da compagnia di cui all'Allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, al seguito del proprietario o del detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. Art. 455- quinquies . – (Divieto di vendita di animali da compagnia presso i negozi e sulle piattaforme digitali) – È vietata la vendita di animali da compagnia presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite l'utilizzo di piattaforme digitali. Art. 455- sexies . – (Divieto di detenzione di animali selvatici nei circhi e negli spettacoli viaggianti) – È vietata la detenzione, ai fini del loro utilizzo, di animali selvatici nei circhi e negli spettacoli viaggianti. ».

Art. 2.

1. Al fine di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili, gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.

2. Sono considerati reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544- ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia.

3. È vietata la triturazione dei pulcini.

4. È vietata la somministrazione e la vendita del fegato grasso di anatre e oche prodotto mediante ingozzamento.

5. Chiunque viola le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è perseguito a norma degli articoli 544- bis e 544- ter del codice penale.

Art. 3.

1. All'articolo 544- bis del codice penale le parole: « da quattro mesi a due anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

Art. 4.

1. All'articolo 544- ter , primo comma, del codice penale, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro ».

Art. 5.

1. All'articolo 544- quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro »; b) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà », sono sostituite dalle seguenti: « della metà ».

Art. 6.

1. All'articolo 544- quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni e con la multa da 70.000 a 180.000 euro. »; b) al secondo comma, alinea, le parole: « da un terzo alla metà », sono sostituite dalle seguenti: « della metà »; c) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. »; d) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. ».

Art. 7.

1. All'articolo 544- sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544- ter , 544- quater , 544- quinquies e 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. In pendenza di procedimento penale, è sempre disposto il sequestro dell'animale. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, ai sensi del presente articolo, sono affidati ad associazioni o enti riconosciuti. »; b) al secondo periodo, le parole: « da tre mesi a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 544- sexies del codice penale, è aggiunto il seguente: « Art. 544- septies . – (Istigazione a pratiche contro il sentimento per gli animali e diffusione illecita di materiale audio-video attraverso strumenti informatici e telematici) – 1 . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di animali, uno o più delitti previsti dagli articoli 544- bis , 544- ter , 544- quater , 544- quinquies , 638 e 727 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro. 2 . Le pene per i fatti previsti dagli articoli 544- bis , 544- ter , 544- quater , 544- quinquies, 638 e 727 sono aumentate della metà se l'autore dei fatti, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici ».

Art. 9.

1. All'articolo 638 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. »; b) al secondo comma, le parole: « La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 10.

1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro. ».

Art. 11.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 6.000 euro a 12.000 euro. »; b) al comma 2, le parole: « della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 3000 euro a 9.000 euro. »; c) al comma 3, le parole: « della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 3000 euro a 9.000 euro. »; d) al comma 4, le parole: « della somma da 300 euro a 700 euro » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 1.000 euro a 2.000 euro. ».

Art. 12.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3 . Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate. »; 2) il comma 4 è abrogato; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse; 4) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati; c) all'articolo 21, comma 1: 1) le lettere p) e q) sono abrogate; 2) la lettera r) è sostituita dalla seguente: « r) usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono »; 3) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: « ee) detenere, acquistare, e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia »; d) all'articolo 31, comma 1, lettera h) , le parole: « richiami non autorizzati », sono sostituite dalle seguenti: « richiami vivi ».

Art. 13.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti riconosciuti, individuati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 235.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato