Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente, per la conciliazione tra lavoro e famiglia e delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia
S.14 · titolo ufficiale: Disposizioni per la tutela della famiglia e della vita nascente, per la conciliazione tra lavoro e famiglia e delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Romeo Massimiliano ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Finalità)
1 La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
2 Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione medesima, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.
3 Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.
4 La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, definisce gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo attribuito alla famiglia dalla Costituzione. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma l e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge: a gli enti locali, le regioni e lo Stato, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; b per la promozione del volontariato nelle sue funzioni di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, è attribuita alle associazioni familiari la rappresentatività della categoria, anche al fine del loro coinvolgimento nei processi decisionali riguardanti direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.
2 (Minori)
1 È riconosciuto il diritto del minore ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.
2 Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando: a la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli; b il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto; c la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.
3 Lo Stato garantisce ai minori le provvidenze necessarie per il loro sostentamento, qualora la famiglia non sia in grado di provvedervi.
4 Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia, sono stabilite le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione delle provvidenze di cui al comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza delle condizioni ivi previste per l'attribuzione delle provvidenze stesse.
3 (Riconoscimento giuridico)
1 Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità. A tal fine, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
2 Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla presente legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita.
3 Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a diciotto anni è equiparata alla nascita di un figlio.
4 Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso l'abitazione coniugale o presso dipendenze di essa.
4 (Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)
1 È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
2 I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma l sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
5 (Destinatari degli interventi)
1 Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente capo sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che siano componenti di nuclei familiari.
6 (Abitazione)
1 Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta dell'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni aventi ad oggetto: a lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica; b il riconoscimento di incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati; c la semplificazione degli adempimenti e la riduzione degli oneri burocratici e tributari in relazione al frazionamento di appartamenti di ampia metratura; d l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili ad uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale per i redditi derivanti dalle predette locazioni, in caso di adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare con decreto dell'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia, anche a seguito di specifici accordi tra associazioni di categoria.
2 Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il riconoscimento e la concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione di cui al medesimo comma 1, lettera b) .
3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
7 (Fondo per le giovani famiglie)
1 È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per le giovani famiglie » finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di acquisto e arredamento della casa familiare. Le risorse del Fondo sono impiegate per il rilascio di garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, per le spese di acquisto in proprietà e arredamento di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, il cui prezzo di acquisto non sia superiore a 300.000 euro.
2 Il Fondo di cui al comma 1 eroga garanzie per importi non superiori a 60.000 euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro dieci anni senza interessi. Il termine di cui al primo periodo è prolungato fino a un massimo di quindici anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e a un massimo di venti anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio. In caso di nascita o adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo è convertita in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo.
3 Le garanzie prestate dal Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate alla copertura degli eventuali mancati pagamenti da parte dei beneficiari per impossibilità conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare, individuate con il regolamento di cui al comma 6.
4 La copertura di cui al comma 3 si estende fino a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, per un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive di cui al medesimo comma.
5 La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.
6 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
8 (Soggetti beneficiari)
1 Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 7 i soggetti che abbiano contratto matrimonio ai sensi del libro primo, titolo VI, del codice civile, in possesso dei seguenti requisiti: a siano in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b siano residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; c abbiano un'età anagrafica non inferiore a venti e non superiore a quaranta anni per entrambi i coniugi; d non siano proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale superi i 50.000 euro; e non siano fruitori di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali; f non abbiano dichiarato, per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito quantificabile, in base al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in misura pari o superiore a euro 50.000.
2 Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera f) , è annualmente verificato e adeguato alla variazione del costo della vita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in base agli stessi criteri utilizzati per l'adeguamento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 50.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera euro 50.000.
9 (Agevolazioni fiscali per la stipula di un contratto di locazione)
1 All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1- ter è sostituito dal seguente: « 1-ter . Alle giovani coppie sposate nelle quali entrambi i coniugi sono di età compresa tra i venti e i quaranta anni, in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, non proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro, non fruitori di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali e che non dichiarano, per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito quantificabile, in base al valore ISEE, in misura pari o superiore a euro 50.000, spetta una detrazione pari a 300 euro mensili se stipulano un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale ».
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
10 (Agevolazioni per la locazione di unità immobiliari)
1 In favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, è disposto l'esonero totale dal pagamento delle tasse sul canone.
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
11 (Finanziamenti in favore delle famiglie con figli)
1 Al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie con figli, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il « Fondo rotativo di sostegno alla famiglia e alla natalità », con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2010, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
2 Con decreto dell'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni necessarie al decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 8 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo.
3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 45, comma 2.
12 (Finanziamenti per l'acquisto di automobili)
1 Al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie con figli per l'acquisto di automobili di nuova immatricolazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato a favorire l'accesso al credito delle famiglie, con reddito ISEE non superiore a euro 50.000, con due o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2010, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
2 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 1.
13 (Assegno unico e universale)
1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, così come individuati dalla tabella 1 allegata al richiamato decreto legislativo, sono incrementati del 15 per cento.
2 Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
14 (Fondo per il sostegno della maternità)
1 È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per il sostegno della maternità », con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'erogazione di aiuti e contributi per evitare che le donne in stato di gravidanza ricorrano all'interruzione volontaria della medesima per motivi prevalentemente di carattere economico.
2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
15 (Culle per la vita)
1 Al fine di rendere maggiormente conoscibile e sicuro per tutte le donne l'accesso alle procedure di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, all'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali ».
2 Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presidi ospedalieri, presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale ovvero presso apposite strutture tali da garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo, e, a tal fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.
3 I punti di accoglienza del neonato di cui al comma 2 sono attivi ventiquattr'ore su ventiquattro. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psicofisico del neonato. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui al comma 2, ultimo periodo, della presenza di un neonato abbandonato. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattr'ore il giudice tutelare.
4 Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale, attivo ventiquattr'ore su ventiquattro, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.
5 I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo, di culle termiche, allestite in modo da garantire il diritto all'anonimato della donna e la salute e la sicurezza del neonato.
6 La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.
7 Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi del presente articolo.
16 (Fondo per valorizzare il ruolo dei nonni nel nucleo familiare)
1 È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni.
2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
17 (Accelerazione delle procedure di affidamento preadottivo e di adozione)
1 Al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali all'esercizio del diritto alla famiglia, l'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia promuove interventi volti ad accelerare le procedure di affidamento preadottivo e di adozione.
2 Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 22: 1 al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I richiedenti, durante l'espletamento delle indagini di cui al comma 4, hanno il diritto di farsi assistere dalle associazioni per la promozione della famiglia riconosciute ai sensi della legislazione vigente in materia. In particolare, le coppie che hanno presentato domanda di adozione possono chiedere e ottenere che soggetti in possesso di adeguata professionalità presenzino ai colloqui con gli assistenti sociali o con gli addetti delle aziende sanitarie locali cui sono stati delegati i compiti di indagine »; 2 al comma 4: 2.1) al primo periodo, le parole: « che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere avviate entro trenta giorni dal deposito della domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni competente per territorio e concludersi entro i successivi novanta giorni »; 2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gravi motivi e con provvedimento motivato il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di novanta giorni »; b all'articolo 25: 1 ai comma 1, le parole: « decorso un anno dall'affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento »; 2 al comma 3, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »; c all'articolo 26, comma 4, le parole: « immediatamente trascritta » sono sostituite dalle seguenti: « trascritta entro tre giorni ».
18 (Delega al Governo per la disciplina del fattore famiglia)
1 Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del fattore famiglia, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare; b revisione completa dei criteri di determinazione dell'ISEE al fine di tenere conto dei carichi familiari, con particolare attenzione ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente e alle persone anziane o disabili a carico dei familiari; c riconoscimento del concepito quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti; d in caso di opzione ai sensi della lettera a) : 1 la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili; 2 il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1); 3 sono previste soglie massime di quoziente familiare, parametrate al numero dei familiari a carico, al di sotto delle quali è riconosciuta l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche; 4 l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato ai sensi del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1); 5 l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16- bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera e) del presente comma; e in caso di opzione ai sensi della lettera a) : 1 le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b) , 13 e 15, comma 1, lettera i-septies) , del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato ai sensi della lettera d) , numero 2), del presente comma; 2 le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d) , del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato ai sensi della lettera d) , numero 2), del presente comma; 3 salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera d) , numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti; 4 le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i) , 16 e 16- bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato ai sensi della lettera d) , numero 2), del presente comma; f nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.
2 Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma l si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del fattore famiglia e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.
3 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati anche in mancanza dei pareri.
19 (Detrazioni fiscali)
1 All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni: a al comma 1, lettera c) , dopo le parole: « le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila » sono inserite le seguenti: « , calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia »; b dopo il comma 1- quater è inserito il seguente: « 1- quinquies . Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno ».
20 (Clausola di salvaguardia)
1 In ogni caso in cui l'applicazione di una disposizione tributaria o agevolativa reca maggiore beneficio qualora applicata ai singoli componenti della famiglia, anziché al nucleo familiare nel suo insieme, alla famiglia si applica di diritto la disposizione più favorevole.
21 (Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia)
1 I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono altresì servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
2 I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione tra impegno professionale e cura familiare.
3 L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.
4 Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
5 Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
6 Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali: a gratuità dei servizi e delle prestazioni; b requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale; c partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi; d integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5; e continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; f inserimento dei bambini con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali; g capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.
22 (Servizi integrativi e nidi nei luoghi di lavoro)
1 Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, ai datori di lavoro privati che attivino, anche in forma associata, asili nido all'interno del luogo di lavoro, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'attivazione stessa, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che il servizio venga attivato entro il 31 dicembre del corrispondente anno. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
2 Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.
3 I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati a: a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata, attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido; b agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia; c favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.
4 Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, favoriscono la realizzazione di servizi quali: a micro-nidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengano conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori; b asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei residenti nel territorio limitrofo all'azienda; c nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati; d nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.
23 (Servizi sperimentali)
1 Le regioni, in accordo con i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono, nel rispetto dei princìpi della presente legge e del principio di sussidiarietà orizzontale, disciplinare e istituire servizi socio-educativi sperimentali per l'infanzia, aventi caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui all'articolo 22.
24 (Piano straordinario dei servizi socio-educativi)
1 Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con l'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni nonché i criteri e le modalità in base ai quali le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
2 Ai fini del perseguimento dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne l'utilizzo in convenzione a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nel relativo ambito territoriale e ad assumere personale attingendo agli elenchi dei lavoratori socialmente utili.
25 ( Voucher per servizi di baby-sitting o servizi per l'infanzia)
1 Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente: « Art. 32- bis . – ( Voucher per servizi di baby-sitting o servizi per l'infanzia) – 1. Al padre lavoratore o alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di cui agli articoli 16 e 28 e in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 32, è erogato un voucher , per i dodici mesi successivi, per l'acquisto di servizi di baby-sitting , ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 ».
26 (Norme per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e la crescita demografica)
1 Al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari costituiti da coppie sposate o conviventi residenti fiscalmente in Italia da almeno cinque anni con tre o più figli nati o adottati dalla stessa unione, almeno uno dei quali nato o adottato negli anni 2023, 2024 e 2025, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento.
2 Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
3 Ai nuclei familiari che accedono ai terreni affidati in concessione è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro, per la durata di venti anni e con un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa, entro un raggio di cinque chilometri dal terreno in concessione. In assenza di un centro abitato in tale perimetro di raggio, la casa può essere acquistata entro un raggio di cinque chilometri dal centro abitato più vicino al terreno concesso. La richiesta di concessione del mutuo è inoltrata contestualmente alla sottoscrizione degli atti di concessione dei terreni.
4 Per l'attuazione del comma 3, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
5 Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei terreni di cui al comma 1 da parte dell'Agenzia del demanio.
27 (Accredito figurativo per madri lavoratrici)
1 All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3- bis . Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni, è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato ».
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
28 (Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)
1 All'articolo 27- bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « dieci giorni lavorativi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni lavorativi ».
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
29 (Congedo per la malattia del figlio)
1 All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2 . Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i dodici anni ».
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
30 (Lavoro in modalità agile)
1 All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 3- bis è sostituito dal seguente: « 3 - bis . I datori di lavoro pubblici e privati, anche in assenza di accordi che prevedano l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti in ogni caso ad accogliere le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dai padri lavoratori e dalle madri lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di cui agli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».
31 (Credito d'imposta)
1 In via sperimentale, per il triennio 2023-2025, ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 1.
3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
32 (Disposizioni per favorire il contratto di lavoro a tempo parziale)
1 Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 1.
3 Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
33 (Divieto di discriminazione retributiva)
1 In attuazione del divieto di discriminazione retributiva stabilito dall'articolo 28 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ai datori di lavoro pubblici e privati è vietato operare qualunque forma di discriminazione, anche indiretta, tra lavoratori e lavoratrici in termini di condizioni lavorative e di retribuzione, a parità di mansione, incarico o tipologia di lavoro. Ai medesimi datori di lavoro è fatto assoluto divieto di erogare trattamenti retributivi diversi o discriminatori a lavoratori e lavoratrici a parità di mansioni, riconducibili al medesimo livello o alla medesima categoria di inquadramento professionale.
2 Per le finalità di cui al comma 1, i sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione dei trattamenti retributivi, anche legati al risultato o a indici di produttività ed efficienza, devono adottare criteri comuni per lavoratori e lavoratrici ed essere strutturati in modo da eliminare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.
3 Il personale ispettivo in materia di previdenza sociale e di lavoro di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è competente a effettuare verifiche e controlli in materia di discriminazione retributiva, secondo le finalità di cui al presente articolo. Per le attività di ispezione e controllo e per i poteri di diffida e sanzionatori trova applicazione l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
34 (Incentivi per l'assunzione di giovani donne)
1 Al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per tre anni e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2 L'esonero contributivo di cui al presente articolo spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato.
3 Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45.
35 (Associazioni per la promozione della famiglia)
1 Alle associazioni per la promozione della famiglia, titolari della rappresentatività degli interessi familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono essere delegate dallo Stato e dagli enti territoriali funzioni pubbliche, in particolare nel campo educativo e dell'erogazione dei servizi alle famiglie.
2 Le associazioni per la promozione della famiglia sono enti del Terzo settore che hanno tra i loro scopi statutari quelli di: a promuovere iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della famiglia; b proporre petizioni e avanzare proposte al fine di sollecitare l'applicazione delle norme a tutela della famiglia e promuovere l'adeguamento delle medesime ai principi fondamentali della Costituzione e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia; c sostenere e favorire la partecipazione della famiglia alle iniziative di tutela e di valorizzazione della medesima; d intervenire in giudizio anche al fine di rimuovere tutte le situazioni pregiudizievoli alla comunità familiare o che comunque procurano alla stessa disagi anche morali.
3 Alle associazioni per la promozione della famiglia possono essere iscritti le famiglie, i genitori di figli minori di età o affetti da grave inabilità o non autosufficienti, anche se maggiorenni, nonché le persone cui sono affidati minori di età o affetti da gravi inabilità o non autosufficienti, anche se maggiorenni.
4 Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'elenco delle associazioni per la promozione della famiglia rappresentative a livello nazionale, in raccordo con il Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il medesimo Dipartimento provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.
5 L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 è subordinata al possesso dei requisiti individuati con decreto dell'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia, tra i quali sono compresi l'avvenuta costituzione per atto pubblico o scrittura privata, l'adozione di uno statuto a base democratica, la rappresentatività sul territorio, la rilevanza e la continuità dell'attività esterna.
6 L'autorità di Governo competente per le politiche della famiglia promuove l'istituzione, presso la Commissione dell'Unione europea, di un elenco in cui possono essere iscritti gli enti legittimati a proporre le azioni per la tutela della famiglia di cui alla presente legge.
36 (Tutela della famiglia)
1 Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 4, sono legittimate a intervenire e ad agire in giudizio per la tutela dell'interesse familiare: a dinanzi al giudice ordinario, con le modalità di cui all'articolo 37; b dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi; c dinanzi al giudice penale, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, anche con riferimento ai delitti di cui al libro secondo, titoli XI e XII, del codice penale.
37 (Azione familiare)
1 Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 4, sono legittimate a richiedere, al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto, la condanna al risarcimento del danno, all'indennità, alla restituzione di somme o all'esecuzione della prestazione, in conseguenza di atti plurioffensivi dell'interesse familiare, come definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2 È plurioffensivo dell'interesse familiare l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo dell'interesse familiare di una pluralità di soggetti.
3 L'azione di cui al comma 1 del presente articolo produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutte le famiglie interessate dal medesimo atto.
4 Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce anche l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie, ovvero determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore delle singole famiglie nonché i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso o la prestazione da svolgere nonché i modi e i termini della sua esecuzione.
5 In relazione alle controversie di cui al comma 1, dinanzi al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale sono indicati i criteri previsti dal comma 4.
6 A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4, le parti possono promuovere la mediazione presso uno degli organismi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo II e dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
7 In caso di inutile esperimento della mediazione di cui al comma 6, la singola famiglia può agire giudizialmente in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a sé stessa, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione esatta dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 4, non sono legittimate a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
8 A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 4, nell'ipotesi in cui il giudice non stabilisca l'importo minimo da liquidare alle singole famiglie ovvero non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare da liquidare a favore delle singole famiglie, ciascuna famiglia può agire giudizialmente in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stessa, dei requisiti individuati dalla citata sentenza di condanna e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 4, non sono legittimate a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
9 La sentenza di condanna emessa ai sensi del comma 4 in favore di un soggetto di cui all'articolo 35, comma 4, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dalla singola famiglia.
10 Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti instaurati a seguito delle azioni di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
11 In applicazione del comma 10 del presente articolo, l'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applica anche ai procedimenti previsti dal presente articolo.
12 Il compenso dei patrocinatori per la rappresentanza e la difesa nell'azione familiare di cui al presente articolo è calcolato in base percentuale sui risarcimenti o sulle indennità ottenuti, nella misura minima del 2,5 per cento e massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.
38 (Compiti dei consultori familiari)
1 Le disposizioni del presente capo recano i principi che regolano l'attività dei consultori familiari, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione.
2 I consultori familiari hanno i seguenti compiti: a fornire assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali e al rispetto della vita umana; b garantire la protezione dei minori e del loro sviluppo psicofisico; c assicurare la tutela della vita umana fin dal suo concepimento; d fornire l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi; e fornire l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura dell'infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40; f prevedere interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro; g predisporre misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali; h assicurare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età; i assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.
39 (Tutela della maternità e del concepito)
1 Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e delle tabelle allegate, i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza.
2 In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti: a forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione volontaria della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza; b informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e nel territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale; c informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità; d predispongono, in collaborazione con gli enti locali, interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza; e offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194; f si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni operanti a difesa della vita; g informano sulla normativa vigente in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.
40 (Criteri per lo svolgimento dei compiti dei consultori familiari)
1 Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari in attuazione dei compiti previsti dagli articoli 38 e 39, in conformità ai seguenti princìpi: a i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali; b i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali; c i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici o privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, quali i presidi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali; d ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali.
41 (Compiti delle regioni)
1 Le regioni assicurano attraverso l'attività dei consultori familiari di cui al presente capo la vigilanza e il rispetto dei principi stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
42 (Personale)
1 Nella dotazione organica dei consultori familiari è garantita la collaborazione delle seguenti figure professionali: a medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza; b psicologi; c assistenti sociali; d educatori professionali; e infermieri.
2 Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare.
43 (Ripartizione delle risorse)
1 Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato entro il 31 dicembre di ogni anno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 45, sulla base dei seguenti criteri: a il 5 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b il 5 per cento in proporzione ai tassi di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.
44 (Abrogazioni)
1 La legge 29 luglio 1975, n. 405, è abrogata.
2 L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.
45 (Copertura finanziaria)
1 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 32 e 34 si provvede a valere sulle risorse del « Fondo di solidarietà per la famiglia », istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. A decorrere dall'anno 2023, confluiscono nel Fondo le eventuali somme ottenute a titolo di ristoro dei danni e di indennità ai sensi della presente legge, detratte le spese documentate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 14, 15, 16 e 26, pari a 583 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.