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Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera

S.15 · titolo ufficiale: Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Romeo Massimiliano ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 La presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera, al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per agevolare l'insediamento nella ZES medesima di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

2 (Istituzione e caratteristiche della ZES della regione Lombardia)

1 È istituita una ZES nelle aree della regione Lombardia al confine con la Svizzera.

2 La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione; la medesima regione definisce altresì le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.

3 Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese, aventi sede nella ZES, che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.

4 L'attività delle imprese che si insediano nella ZES è svolta in armonia con la normativa italiana e dell'Unione europea, e ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 5. Le imprese già presenti nel territorio della ZES al momento della sua costituzione sono registrate come imprese della ZES medesima. Ad esse si applica la disciplina prevista per le imprese di nuova costituzione, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, con riferimento alle agevolazioni fiscali.

3 (Regime fiscale)

1 Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2025, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4: a esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto; b esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera a) , l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto; c esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche; d riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da applicare ai soli contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2 Nella ZES le imprese di cui al comma 1 beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutte le materie prime, i semilavorati e i prodotti importati, lavorati ed esportati nell'ambito della ZES.

3 Per le imprese già presenti nel territorio della ZES al momento della sua costituzione, si applicano le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e d), e al comma 2, nonché l'esenzione dall'IRAP per i primi cinque periodi di imposta, nella misura del 50 per cento.

4 Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui al comma 1 è soggetto alle seguenti condizioni: a le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi; b almeno il 90 per cento del personale delle imprese deve essere reclutato tra i residenti nella regione Lombardia; c il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

5 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 1 a 4.

6 L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7 Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

4 (Copertura finanziaria)

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

scheda ufficiale sul sito del Senato