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Istituzione di una Zona logistica semplificata nell'area aeroportuale di Milano-Malpensa e ulteriori disposizioni in materia aeroportuale

S.16 · titolo ufficiale: Istituzione di una Zona logistica semplificata nell'area aeroportuale di Milano-Malpensa e ulteriori disposizioni in materia aeroportuale

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Romeo Massimiliano, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Principi e finalità)

1 Nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione, le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate al rafforzamento, alla valorizzazione, nonché alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree e nei comuni aeroportuali, con particolare riferimento all'area appartenente al sedime aeroportuale di Milano-Malpensa.

2 (Istituzione di una Zona logistica semplificata nell'area di Milano-Malpensa)

1 A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita una Zona logistica semplificata (ZLS), previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel sedime aeroportuale di Milano-Malpensa.

2 La ZLS è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione Lombardia, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, con specifica indicazione della delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone aeroportuali.

3 Alla ZLS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3 (Interventi di modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa)

1 Per l'esecuzione dei lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4 (Disposizioni in materia di diritti d'imbarco)

1 Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità.

2 Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1, recante « Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate », allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, Ministero dell'interno, le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

5 (Disposizioni finanziarie)

1 Agli oneri derivanti dall'articolo 2, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2 Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

scheda ufficiale sul sito del Senato