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Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

S.17 · titolo ufficiale: Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

stato: approvato, ultima attività il 12/07/2023. proposto da Sen. Bergesio Giorgio Maria ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

2 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1 Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente: a della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; b della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; c dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali; d della conservazione e della tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; e del contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo.

3 (Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1 Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

2 Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.

4 (Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti internet istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2 Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5 (Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1 La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2 La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6 (Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1 Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere la bellezza dell'agricoltura attraverso la tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

7 (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1 Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

8 (Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1 La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

9 (Istituzione del premio « De agri cultura »)

1 Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, un premio al merito denominato « De agri cultura », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2 Il premio di cui al comma 1, è assegnato, a decorrere dall'anno 2022, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

10 (Copertura finanziaria)

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

scheda ufficiale sul sito del Senato