le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

S.20 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 20/04/2023. proposto da Sen. Malpezzi Simona Flavia ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifiche alla legge 5 febbraio1992, n. 91)

1 Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « 2 - bis . Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che risieda legalmente in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione professionale devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. 2 - ter . Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2- bis , l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »; b all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale entro il compimento della maggiore età, che vi risiede legalmente da almeno sei anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale »; c dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: « Art. 23- bis . – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. 2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2- bis , con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza ».

2 (Disposizioni di coordinamento e finali)

1 Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

2 Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

scheda ufficiale sul sito del Senato