Disposizioni per il contrasto alla discriminazione matrimoniale
S.25 · titolo ufficiale: Disposizioni per il contrasto alla discriminazione matrimoniale
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 12/07/2023. proposto da Sen. Malpezzi Simona Flavia, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 107, primo comma, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi »; b) all'articolo 108, primo comma, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi »; c) all'articolo 143, primo comma, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i coniugi ».
Art. 2. (Cognome tra persone dello stesso sesso)
1. Dopo l'articolo 143- bis del codice civile è inserito il seguente: « Art. 143- bis.1 . – (Cognome tra persone dello stesso sesso) – I coniugi dello stesso sesso possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso cognome è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze. Il coniuge aggiunge al proprio cognome quello comune, se diverso ».
2. L'articolo 156- bis del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 156- bis . – (Cognome dei coniugi) – Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare un coniuge a non usare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio ».
3. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: « La donna » sono sostituite dalle seguenti: « Il coniuge »; b) al terzo comma, le parole: « la donna » sono sostituite dalle seguenti: « il coniuge » e le parole: « del marito » sono soppresse.
Art. 3. (Disposizioni finali)
1. L'espressione: « marito e moglie », ovunque ricorra nelle disposizioni legislative vigenti, si intende sostituita dalla parola: « coniugi ».
2. La parola: « marito » e la parola: « moglie », ovunque ricorrano nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono sostituite dalla seguente: « coniuge ».