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Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale

S.40 · titolo ufficiale: Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 27/12/2022. proposto da Sen. Mirabelli Franco ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 Il presente disegno di legge è finalizzato al rilancio delle politiche abitative in favore di soggetti che, a causa delle loro condizioni economiche e sociali, non hanno la possibilità di acquistare o di accedere alla locazione di un immobile adibito ad uso abitativo, tramite misure organiche di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia residenziale sociale e del mercato delle locazioni.

2 (Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'edilizia residenziale pubblica, alimentato annualmente in misura non inferiore all'1 per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno di riferimento.

3 (Programmi di edilizia residenziale pubblica)

1 Le risorse di cui all'articolo 2 sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nell'ambito di ciascuna regione. I programmi di edilizia residenziale pubblica, promossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, ognuno per le proprie competenze, sono basati sul fabbisogno effettivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di ciascuna regione.

2 I programmi di cui al comma 1 sono finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a canone di locazione sociale in favore di soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, possono essere beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a fronte del pagamento di un canone sociale determinato in base al reddito e stabilito dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate « leggi regionali e provinciali ».

3 I programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 possono prevedere altresì che una quota degli alloggi sia destinata a garantire l'assegnazione di un'abitazione ai soggetti sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto o che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale o familiare, ad anziani, studenti fuori sede, giovani coppie e disabili, purché in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4 (Fondo per l'edilizia residenziale sociale)

1 Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'edilizia residenziale sociale, alimentato a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2032, in misura non inferiore allo 0,5 per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno di riferimento.

2 Il Fondo di cui al comma 1 è altresì alimentato dalle risorse derivanti dagli accantonamenti di una quota pari al 50 per cento delle somme accantonate, computate in percentuale, per le opere compensative relativamente alle grandi opere infrastrutturali, di importo superiore ai 150 milioni di euro, deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), incrementando, con riferimento all'importo messo in gara, tale percentuale al 4 per cento e utilizzando eventualmente il 30 per cento dei ribassi d'asta ottenuti a seguito delle gare per l'affidamento delle opere approvate dal CIPESS.

3 Gli alloggi di edilizia residenziale sociale concorrono ad assicurare il diritto sociale all'abitazione in favore degli individui e dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio.

5 (Piano di edilizia residenziale sociale)

1 Le risorse di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono destinate al finanziamento di un Piano decennale di edilizia residenziale sociale. I programmi di edilizia residenziale sociale, promossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, ognuno per le proprie competenze, sono basati sul fabbisogno effettivo di alloggi di edilizia residenziale sociale nell'ambito di ciascuna regione.

2 Il Piano di cui al comma 1 è finalizzato a incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale in favore degli individui e dei nuclei familiari di cui all'articolo 4, comma 3, a fronte del pagamento di un canone di locazione sociale determinato in base al reddito e stabilito dalle leggi regionali e provinciali.

3 Il Piano di cui al comma 1 può prevedere altresì che una quota degli alloggi sia destinata a garantire l'assegnazione di un'abitazione ai soggetti sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto o che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale o familiare, ad anziani, studenti fuori sede, giovani coppie e disabili, purché in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6 (Attribuzione delle competenze)

1 Il CIPESS quantifica e rende annualmente disponibili, tramite trasferimento in apposito capitolo del bilancio dello Stato, le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale sociale e indica gli indirizzi programmatici e i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni.

2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione dei finanziamenti quantificati dal CIPESS tra le regioni; verifica, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 5 con particolare riguardo all'utilizzazione dei finanziamenti; coordina e supporta l'azione degli enti locali.

3 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano gli atti di regolamentazione dell'edilizia residenziale sociale sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 7; determinano annualmente la quota di finanziamento da ripartire per ambiti sovracomunali o comunali, attribuendo le risorse ai soli comuni che abbiano dimostrato la piena e immediata disponibilità degli immobili, qualora il promotore di edilizia residenziale sociale sia pubblico, o che producano attestati di impegno, validati da polizza fideiussoria e dalla titolarità del possesso degli immobili, qualora il promotore sia privato; stabiliscono periodicamente, nel caso di appalti pubblici, i costi di costruzione massimi ammissibili, articolati per interventi di recupero e nuova costruzione; provvedono all'eventuale integrazione del Piano di cui all'articolo 5 utilizzando finanziamenti stanziati con il bilancio o con altri provvedimenti.

7 (Princìpi per la legislazione regionale e provinciale)

1 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a regolamentare la materia dell'edilizia residenziale sociale attenendosi ai seguenti princìpi ritenuti sostanziali per qualificarne il carattere sociale: a gli alloggi sono immessi nel mercato in locazione permanente o, in subordine, per una durata non inferiore a venti anni; b il comune è identificato quale soggetto istituzionale che garantisce l'attribuzione degli alloggi ai nuclei familiari richiedenti tramite criteri e modalità generalmente selettivi, potendo anche disporre di apposite riserve in favore di particolari categorie, quali i residenti in alloggi appartenuti all' ex Istituto autonomo case popolari (IACP) con redditi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, gli anziani, i residenti in immobili da rigenerare, i nuclei familiari interessati da procedure di sfratto.

2 I canoni di locazione, differenziati in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione degli interventi, sono commisurati ai valori risultanti dall'applicazione del canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ridotti di una percentuale da definire negli accordi territoriali con la partecipazione anche dei rappresentanti degli operatori, e comunque in misura non inferiore al 20 per cento.

3 Qualora l'edilizia residenziale sociale sia realizzata da operatori privati, sono stabiliti periodi di permanenza crescenti nel comparto della locazione e la riduzione progressiva dell'entità dei canoni, in relazione ai benefici, finanziari o di altra natura, ricevuti da parte pubblica.

4 Nell'emanare proprie normative in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono altresì prevedere che nei processi di trasformazione aventi rilevanza urbanistica parte delle risorse disponibili, di provenienza pubblica o privata, sia destinata a favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale in modo che risulti componente non secondaria dell'esito finale della trasformazione stessa e ne caratterizzi, unitamente ad altre dotazione per servizi ed infrastrutture, l'interesse pubblico.

8 (Reperimento degli immobili)

1 Per contenere i costi finali dell'edilizia residenziale sociale, i comuni promuovono politiche atte a rendere disponibile un patrimonio di aree in modo tale che l'incidenza del relativo costo sul prodotto edilizio risulti sostenibile con canoni di locazione rapportati alla solvibilità dei beneficiari.

2 In via prioritaria, l'edilizia residenziale sociale deve avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli immobili siti nelle aree oggetto di cessione gratuita, in aggiunta a quelli siti nelle aree che rispondono a standard urbanistici, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e a tal fine i comuni, in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici, ne prevedono il dimensionamento in rapporto al fabbisogno locale e all'entità, nonché al valore della trasformazione. Per la stessa finalità i comuni possono rendere disponibili, all'interno dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aree non ancora assegnate o aree per le quali non sia stato richiesto il titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento per un periodo superiore a due anni dalla data di assegnazione senza la necessità di revoche e di ulteriori procedure amministrative. Possono essere utilizzati per l'edilizia residenziale sociale anche gli immobili con capacità edificatoria trasferiti ai comuni per finalità di interesse pubblico qualora gli strumenti urbanistici generali individuino ambiti da attuare mediante modalità che prevedono il ricorso alla perequazione. Ulteriori immobili da destinare all'edilizia residenziale sociale possono essere reperiti mediante accordi in sede locale con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

9 (Determinazione dei canoni e beneficiari degli alloggi)

1 I comuni definiscono per i singoli interventi i canoni di locazione relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale sulla base della regolamentazione regionale e degli accordi territoriali e tenendo comunque conto delle risorse finanziarie e delle altre agevolazioni concesse all'operatore di cui all'articolo 10. In ogni caso, anche qualora l'operatore sia pubblico o abbia una partecipazione pubblica, è garantito l'equilibrio economico e finanziario tra costo dell'intervento e ricavi mediante un piano di rientro con proiezione per un adeguato arco temporale.

2 I comuni, qualora non sussistano motivate ragioni, acquisiscono le richieste dei nuclei familiari interessati ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale sociale e procedono a formare una graduatoria unica con riferimento ai parametri definiti dalla regione. Al fine di conoscere la dimensione e i caratteri del disagio abitativo e conseguentemente programmare politiche di contenimento, i comuni, entro ventiquattro mesi, procedono all'unificazione della suddetta graduatoria con quella attualmente in essere per l'edilizia residenziale pubblica garantendone il costante e tempestivo aggiornamento. Ferma restando l'unicità della graduatoria, è inoltre possibile, tenuto anche conto della presenza di tipologie abitative particolari, la formazione di graduatorie speciali riservate a categorie con accentuato disagio abitativo o a residenti in ambiti territoriali circoscritti quali, in particolare, quelli oggetto di interventi di rigenerazione urbana. In ogni caso l'accesso all'edilizia residenziale sociale avviene sulla base della capacità economica del nucleo familiare stabilita tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), le cui soglie sono definite dagli enti erogatori del servizio e gestori dei bandi.

3 La durata del contratto stipulato con gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sociale è pari a quattro anni con rinnovo a seguire, per periodi di uguale durata, subordinato al solo possesso del requisito del reddito calcolato con le modalità indicate al comma 2. Nei casi in cui l'alloggio sia posto in vendita, trascorso il periodo della locazione fissato nella convenzione stipulata tra comune ed operatore, l'assegnatario può esercitare il diritto di prelazione all'acquisto e comunque il rilascio dell'alloggio avviene solo al termine del quadriennio in corso.

10 (Operatori e soggetti gestori)

1 L'edilizia residenziale sociale può essere realizzata da istituti ex IACP o comunque denominati, imprese e cooperative anche a proprietà indivisa, di seguito denominati « operatori ». Qualora l'immobile su cui realizzare gli interventi sia di proprietà comunale, la destinazione alla locazione deve avere carattere permanente e l'area di riferimento è ceduta in diritto di superficie per un periodo di novantanove anni rinnovabile. In tutti i casi, gli interventi di edilizia residenziale sociale sono preliminarmente oggetto di convenzione tra comune e operatore in cui risulti, quale allegato facente parte integrante dell'atto, il piano finanziario con evidenziati, da parte dell'operatore stesso e con esplicito riconoscimento del comune: i costi di intervento, comprese le sistemazioni esterne; le agevolazioni ricevute, finanziarie o di altro tipo; i canoni di locazione praticati e le modalità di aggiornamento nel tempo; la durata della permanenza dell'alloggio nel mercato delle locazioni; il prezzo di vendita nel caso sia prevista tale possibilità.

2 Gli operatori interessati a realizzare edilizia residenziale sociale presentano specifica richiesta al comune segnalando la propria disponibilità e le condizioni generali che intendono garantire per l'attuazione degli interventi. Dette richieste, unitamente alle relative documentazioni, sono raccolte in un apposito elenco consultabile da chiunque abbia interesse. Ultimati i lavori, gli alloggi possono essere gestiti direttamente dall'operatore o conferiti, previo assenso del comune entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole, a un soggetto gestore che si obbliga al rispetto delle condizioni e degli oneri stabiliti in convenzione.

11 (Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)

1 A meno di motivate ragioni, maggiormente giustificabili per gli interventi di recupero, la superficie utile degli alloggi di edilizia residenziale sociale deve risultare compresa tra 45 e 75 metri quadrati, escluse le pertinenze, con possibili deroghe per gli edifici esistenti. La progettazione degli edifici e degli alloggi deve utilizzare materiali e tecniche costruttive tali da assicurare il risparmio energetico, l'efficienza ambientale e i requisiti di qualità. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia. Analoghe caratteristiche devono essere previste per le sistemazioni esterne.

12 (Fondo sostegno agli affitti)

1 Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2 La legge di bilancio definisce, annualmente, le eventuali maggiori risorse da destinare al Fondo di cui al comma 1.

13 (Agevolazioni fiscali per il sostegno al mercato delle locazioni)

1 Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano ai contratti di locazione stipulati per gli immobili ubicati in tutti i comuni del territorio nazionale.

14 (Detrazione per i canoni di locazione)

1 All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 01, 1 e 1 -bis sono sostituiti dai seguenti: « 01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e a coloro che sono residenti in alloggi a proprietà indivisa spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 900, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 450, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 1-bis . Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e che siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 1.136,20, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 650,73, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41 ».

15 (Copertura finanziaria)

1 Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 marzo 2023, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2 Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 28 febbraio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, prevista dalla Costituzione, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, identificando un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

scheda ufficiale sul sito del Senato