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Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo

S.30 · titolo ufficiale: Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Astorre Bruno ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 In relazione al notevole valore del patrimonio archeologico, ambientale, culturale e monumentale del Tuscolo, la presente legge tutela, ai sensi degli articoli 101, comma 2, lettera e) , 111 e seguenti, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'area dell'antica città di Tusculum e delle relative pertinenze, e promuove la valorizzazione culturale e la fruizione di carattere turistico e ambientale nel quadro delle politiche di sviluppo dell'area dei Castelli romani.

2 Ai fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le iniziative di competenza dello Stato e attribuisce alla regione Lazio e agli altri enti interessati le relative azioni di attuazione.

2 (Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo)

1 È istituito il Parco archeologico culturale del Tuscolo, di seguito denominato « Parco archeologico culturale » ricomprendente l'area dell'antica città di Tusculum, il complesso ambientale pertinente e le ville rinascimentali sorte alle sue pendici, come riportato nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla presente legge.

2 Costituiscono elementi qualificanti del Parco archeologico culturale: a i resti dell'antica città di Tusculum, tutti ricompresi nel patrimonio della comunità montana dei Castelli romani e prenestini, costituenti elementi caratterizzanti del Parco, con particolare riferimento alla rocca, al settore monumentale del foro e del teatro, al santuario extraurbano, alla via dei sepolcri, all'anfiteatro, a tutti gli altri ambiti di ricerca archeologica già riscoperti, come il Barco Borghese, o ancora da individuare; b le ville rinascimentali sorte alle pendici di Tuscolo, spesso ricostruite su resti di antiche ville romane, che formano una corona di immenso valore artistico e monumentale, in parte di proprietà privata in parte di proprietà pubblica, quali villa Mondragone, villa Aldobrandini, villa Falconieri, villa Parisi, villa Lancellotti, villa Tuscolana– ex Rufinella e villa Gammarelli; c l'immenso patrimonio naturalistico, prevalentemente arboreo e arbustivo, caratterizzante l'intero colle del Tuscolo, già tutelato con la costituzione del Parco regionale dei Castelli romani; d il valore culturale dell'area, sia per le memorie dei personaggi che ad essa fanno riferimento sia per la presenza del teatro romano che accoglie ancora rappresentazioni del dramma antico.

3 (Soggetti attuatori e modalità operative)

1 La regione Lazio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove una conferenza dei servizi con i soggetti interessati, quali la comunità montana dei Castelli romani e prenestini, i comuni ricadenti nell'area del Parco, il Parco regionale dei Castelli romani, i soggetti e gli enti proprietari delle ville rinascimentali ricomprese nell'area, la Soprintendenza competente, per la definizione, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un accordo di programma nel quale sono definite le linee progettuali del Parco archeologico culturale in conformità con le linee guida adottate con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 aprile 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, di seguito denominato « decreto ministeriale », e sono individuate le competenze di ciascun soggetto in relazione alla proprietà e alle competenze stabilite dalla normativa vigente.

2 L'accordo di programma di cui al comma 1 provvede in particolare a definire: a le linee del progetto scientifico relativamente agli aspetti archeologici propriamente detti, agli aspetti naturalistico-ambientali ed agli aspetti urbanistico-monumentali; b le linee del progetto di tutela e valorizzazione; c il modello di piano di gestione; d i compiti di ciascun soggetto sottoscrittore dell'accordo; e l'assegnazione delle risorse disponibili per ciascuno dei soggetti sottoscrittori in relazione all'ambito di lavoro assegnato; f il coordinamento complessivo dell'attività ai fini dell'accreditamento del Parco archeologico culturale.

4 (Compiti della regione Lazio)

1 La regione Lazio coordina il complesso delle attività di cui all'articolo 3, dispone l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie previste all'articolo 5 ai singoli soggetti attuatori in relazione alle specifiche attività progettuali e realizzative, approva, su proposta dei soggetti attuatori, il progetto scientifico e il progetto di tutela e valorizzazione del Parco archeologico culturale, nonché il piano di gestione dello stesso e ne propone l'accreditamento alla Commissione nazionale di cui al decreto ministeriale.

2 La regione Lazio svolge altresì il compito di sorveglianza e controllo delle attività operative dei singoli soggetti attuatori.

5 (Interventi previsti)

1 Per le finalità di cui alla presente legge sono previsti i seguenti interventi: a le attività progettuali di carattere scientifico e di tutela e valorizzazione, come descritte nei paragrafi 2.2 e 2.3 delle linee guida adottate col decreto ministeriale; b la redazione del piano di gestione del Parco archeologico culturale, come previsto dal paragrafo 2.4 delle linee guida adottate col decreto ministeriale; c lo scavo archeologico nonché il consolidamento e il restauro dei reperti ai fini della tutela e conservazione e della fruizione didattica e turistica; d l'acquisizione di aree ancora di proprietà privata necessarie per completare la ricerca archeologica o per assicurarne la tutela e la fruizione didattica e turistica; e il potenziamento degli itinerari turistico-culturali, ambientali e didattici già esistenti e l'istituzione e realizzazione di nuovi; f la realizzazione di aree sosta, di parcheggi e di servizi per il pubblico; g la realizzazione di spazi di servizio per l'attività archeologica, didattica e turistica in relazione alla presenza storico-archeologica e naturalistica; h la conservazione, il restauro e la classificazione di reperti singoli ai fini della loro musealizzazione; i il potenziamento del sito internet già esistente e la realizzazione di strumenti di visita di tipo informatico; l la realizzazione di pubblicazioni, sia di carattere scientifico che divulgativo, per promuovere la conoscenza del Parco e per facilitarne la fruizione.

2 Ai fini dell'istituzione del Parco archeologico culturale, dell'adeguamento del sito alle linee guida di cui al decreto ministeriale, della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, della valorizzazione e della promozione, nonché della fruizione turistico-didattica e culturale, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La regione Lazio, la comunità montana dei Castelli romani e prenestini e gli altri enti partecipanti all'accordo di programma previsto all'articolo 3 concorrono con proprie risorse alle finalità di cui al primo periodo.

6 (Gestione del Parco archeologico culturale)

1 Il piano di gestione del Parco archeologico culturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) , definisce gli obiettivi strategici fondamentali secondo il genere dei parchi a rete di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale, per assicurare il giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che esso possa contribuire allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle comunità locali interessate e individua il soggetto responsabile della gestione, preferibilmente in forma associata o consortile tra gli enti locali.

2 Il piano di gestione, in conformità con le indicazioni del progetto scientifico e del progetto di tutela e valorizzazione, individua all'interno del Parco archeologico culturale le zone da sottoporre a diversa gradazione di tutela e di valorizzazione, secondo la seguente classificazione: a zona A: costituita sia dai resti emergenti sia da riserve archeologiche del sottosuolo rientranti in piani di ricerca; b zona B: costituita da infrastrutture quali strade, alberghi, strutture didattico-ricreative a servizio del Parco archeologico culturale; c zona C: costituita da zone in cui particolari coltivazioni e allevamenti o strutture artigianali di particolari qualità garantiscano l'equilibrata convivenza delle attività economiche con le esigenze di tutela del Parco archeologico culturale; d zona D: costituita da strutture a diversa destinazione inserite nell'ambito di processi di riconversione da attuare in tempi definiti; e zona E: le aree di particolare tutela ambientale; f zona F: le ville rinascimentali e i loro giardini.

7 (Dichiarazioni e divieti)

1 Le opere e le acquisizioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione del Parco archeologico culturale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

2 All'interno dell'area del Parco archeologico culturale, come individuata nella planimetria di cui all'articolo 2, è vietata l'attività di nuova edificazione. È consentito agli enti gestori ed ai proprietari delle porzioni private di realizzare strutture finalizzate al miglior godimento dei beni, alla migliore fruizione pubblica del Parco archeologico culturale, nonché alla creazione di strutture di protezione e salvaguardia dell'intera area interessata. È vietato altresì: a svolgere attività che possono compromettere l'integrità del patrimonio artistico, archeologico, paesistico e ambientale; b raccogliere e danneggiare specie vegetali; c introdurre qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici; d accendere fuochi all'aperto.

8 (Vigilanza e sorveglianza)

1 Per l'attività di vigilanza all'interno dell'area del Parco archeologico culturale sono competenti: a il personale della polizia municipale competente per territorio, anche attraverso apposita convenzione tra i comuni per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza; b i guardiaparco del Parco regionale dei Castelli romani; c gli altri corpi di polizia dello Stato e locali.

2 Per l'attività di sorveglianza possono essere stipulate apposite convenzioni con corpi volontari forniti di regolare autorizzazione ad operare.

scheda ufficiale sul sito del Senato