Limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche e incarichi politici da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme telematiche e divieto di utilizzazione di sistemi tecnologici di profilazione o di alterazione inconsapevole del comportamento degli elettori
S.60 · titolo ufficiale: Limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche e incarichi politici da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme telematiche e divieto di utilizzazione di sistemi tecnologici di profilazione o di alterazione inconsapevole del comportamento degli elettori
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 11/01/2023. proposto da Sen. Boccia Francesco, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Tutela dell'interesse pubblico)
1 I titolari di cariche o incarichi politici, nell'esercizio delle loro funzioni, devono operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti di interesse.
2 (Definizioni)
1 Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a « piattaforma web » : un sistema informativo che rende accessibile un insieme di contenuti interconnessi tra loro, denominati « pagine web », attraverso la rete internet , utilizzando un software di navigazione. I fruitori di tali contenuti possono, a seconda delle funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma stessa, interagire con i contenuti stessi o creare propri contributi, disponibili agli altri utenti secondo le politiche di visibilità definite dal gestore; b « gestore di piattaforme web »: il soggetto che possiede, gestisce o controlla, anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, le piattaforme di cui alla lettera a) ; c « profilazione degli utenti »: l'operazione con la quale i gestori di piattaforme web analizzano il comportamento degli utenti sulle piattaforme web , allo scopo di tracciare le variabili comportamentali, senza che gli utenti ne siano effettivamente consapevoli; d « nudging »: le pratiche di natura psicologica che consentono di orientare il comportamento degli utenti senza porre divieti o imporre sanzioni.
3 (Ambito soggettivo di applicazione)
1 La presente legge si applica ai titolari delle cariche e degli incarichi politici seguenti: a il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome; c i membri del Parlamento; d i consiglieri regionali.
2 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di incarichi di governo regionali, uniformandosi alle disposizioni della presente legge. Decorso tale termine e sino all'emanazione dell'apposita normativa, si applicano le disposizioni della presente legge.
3 Le disposizioni del comma 2 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
4 (Conflitto di interessi digitale)
1 Sussiste il conflitto di interessi digitale in tutti i casi in cui il titolare della carica o dell'incarico politici: a è dipeso o dipende in tutto o in parte, nell'elezione o nelle scelte politiche dopo l'assunzione della carica o dell'incarico, da soggetti o società private che utilizzano sistemi di profilazione degli utenti ovvero di nudging ; b ha esercitato negli ultimi tre anni o esercita l'attività di editore operante nel settore della comunicazione elettronica o di gestore di piattaforme web che utilizzano i sistemi di cui alla lettera a) .
2 Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle piattaforme web e ai sistemi di profilazione degli utenti direttamente realizzati e immediatamente riconducibili a partiti o movimenti politici, basati su sistemi a codice sorgente aperto, dotati di adeguata trasparenza algoritmica, definiti con provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nei quali l'utente rilascia coscientemente e volontariamente opinioni, indica linee di pensiero e promuove idee nell'interesse del soggetto politico a cui liberamente e consapevolmente ha aderito.
5 (Divieto di profilazione degli utenti e di nudging)
1 Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nelle elezioni del Parlamento europeo, è vietato esercitare attività di profilazione degli utenti o di nudging al fine di favorire l'assunzione delle cariche o degli incarichi politici di cui all'articolo 3.
2 Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui al comma 1.
3 Per la violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione di cui all'articolo 9, comma 4.
6 (Obblighi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1 Entro venti giorni dall'assunzione della carica o dell'incarico, i titolari di incarichi e cariche politici dichiarano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato se abbiano utilizzato, in sede di elezione, soggetti o società private che hanno impiegato o impiegano sistemi di profilazione degli utenti o di nudging e se abbiano esercitato negli ultimi tre anni o esercitino l'attività di editore operante nel settore della comunicazione elettronica o di gestore di piattaforme telematiche.
2 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti sulla completezza e sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al medesimo comma 1, avvalendosi, ove occorra, della polizia postale e delle comunicazioni. L'Autorità può, entro lo stesso termine, chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati affinché provvedano, entro venti giorni, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità: a procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, commi da 2 a 2- quater , della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, della polizia postale e delle comunicazioni; b qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 1 milione di euro e, ove ne sussistano i presupposti, informa la competente autorità giudiziaria.
3 I titolari di cariche e incarichi politici che non presentano le dichiarazioni di cui al comma 1 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui al citato comma 1 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4 Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi digitale.
5 Chiunque vi abbia interesse, anche successivamente all'assunzione della carica o dell'incarico politici e alle verifiche sulle dichiarazioni presentate dal titolare ai sensi del presente articolo, può segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato circostanze che possano far presumere casi di incompatibilità per conflitto di interessi digitale.
6 Nei casi di presunta incompatibilità di cui al comma 5, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette, per competenza, entro quindici giorni dal ricevimento, la segnalazione alle rispettive Giunte delle elezioni delle Camere o delle regioni a cui il titolare della carica politica appartiene.
7 (Ineleggibilità e decadenza)
1 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza della situazione di conflitto di interessi digitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) , vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove, nei casi di inosservanza, la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'incarico a opera dell'organo competente.
2 La situazione di conflitto di interessi digitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) , della presente legge costituisce causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
8 (Ineleggibilità dei consiglieri regionali)
1 Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserita la seguente: « a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che hanno esercitato negli ultimi tre anni o esercitano l'attività di editore operante nel settore della comunicazione elettronica o di gestore di piattaforme telematiche che utilizzano sistemi per analizzare il comportamento degli utenti sulle medesime piattaforme allo scopo di tracciare le variabili comportamentali, senza che gli utenti ne siano effettivamente consapevoli, ovvero utilizzano pratiche di natura psicologica che consentono di orientare il comportamento degli utenti senza porre divieti o imporre sanzioni (cosiddetto “ nudging ”) ».
9 (Sanzioni accessorie alla decadenza)
1 Dichiarata la decadenza del titolare della carica o dell'incarico politici, l'organo che ha provveduto a dichiararla, entro quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento, trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli atti relativi a quanto accertato.
2 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro i trenta giorni successivi alla ricezione degli atti di cui al comma 1, può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al soggetto dichiarato decaduto dalla carica o dall'incarico politici, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
3 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in ogni caso, procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, commi da 2 a 2- quater , della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, della polizia postale e delle comunicazioni.
4 All'esito dell'istruttoria, ove non emergano elementi utili ulteriori e diversi da quelli già emersi nella sede politica deputata alla dichiarazione di decadenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica nei confronti del soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di euro a 10 milioni di euro e, ove ne sussistano i presupposti, informa la competente autorità giudiziaria.