attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario
S.62 · titolo ufficiale: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario
stato: assorbito, ultima attività il 23/01/2024. proposto da Sen. Boccia Francesco ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Disposizioni in materia di attribuzione alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Lo Stato, nella sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, al fine di assicurare la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, si conforma alle seguenti disposizioni: a) l'attribuzione alle regioni delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve avvenire nel rispetto: 1) dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati. A tale fine, le funzioni relative a materie concernenti i LEP possono essere attribuite solo dopo la definizione dei medesimi LEP, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 2) dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione; b) il finanziamento delle funzioni attribuite a seguito della sottoscrizione di un'intesa è garantito tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; c) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze legislative non correlate all'esercizio di funzioni amministrative e al corrispondente trasferimento di risorse finanziarie decorre dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa; d) il trasferimento delle funzioni concernenti le competenze correlate all'esercizio di funzioni amministrative decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse; e) lo Stato ha la facoltà, secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, di stabilire con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario; f) le norme statali vigenti nelle materie attribuite alle regioni dall'intesa, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali adottate nelle materie attribuite alle regioni medesime e in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto della nuova disciplina legislativa regionale; g) lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce altresì le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi del presente articolo.
Art. 2. (Procedimento per la stipulazione delle intese)
1. Lo schema preliminare delle intese di cui all'articolo 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti. A seguito dell'approvazione dello schema preliminare di intesa da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere lo schema preliminare di intesa con il presidente della regione interessata. Lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea di ciascuna Camera, da approvare entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni delle Camere sono trasmesse al Governo e alla regione interessata per le rispettive valutazioni, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.
2. Lo schema definitivo di intesa di cui al comma 1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se da lui delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è autorizzato a sottoscrivere l'intesa definitiva con il presidente della regione interessata. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione dell'intesa, delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.