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Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, concernente la ripartizione su base regionale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente alle scelte non espresse dai contribuenti

S.34 · titolo ufficiale: Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, concernente la ripartizione su base regionale della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente alle scelte non espresse dai contribuenti

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 11/01/2023. proposto da Sen. Boccia Francesco, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1 All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche favorendo l'equa distribuzione delle relative risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

2 (Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020)

1 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, è modificato al fine di prevedere che, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile a un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti di ciascuna regione o provincia autonoma, con la loro firma, a una delle finalità previste, siano ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, su base regionale.

scheda ufficiale sul sito del Senato