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Delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia

S.64 · titolo ufficiale: Delega al Governo per l'introduzione della pensione di garanzia

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 28/02/2024. proposto da Sen. Misiani Antonio ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato « pensione di garanzia », di importo mensile pari a 750 euro; b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, di cui alla lettera a) , in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro; c) previsione, quale requisito di accesso alla pensione di garanzia, che il beneficiario non possegga redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

scheda ufficiale sul sito del Senato