le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Istituzione di un credito di imposta per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari destinato alle imprese del settore manifatturiero del tessile e della moda

S.43 · titolo ufficiale: Istituzione di un credito di imposta per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari destinato alle imprese del settore manifatturiero del tessile e della moda

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Verducci Francesco, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore del tessile e della moda)

1 A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2032, alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero del tessile e della moda è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dei costi sostenuti per la ricerca, lo sviluppo, lo studio, l'ideazione e la realizzazione di campionari, in conformità alla vigente disciplina europea degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 4. La misura del 25 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2 Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi sostenuti dai soggetti di cui al comma 1 per le attività di ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari non possono, in ogni caso, superare l'importo di 10 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari ed accertamento della effettività delle spese sostenute per: a lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; b prestazioni dei professionisti; c materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; d lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; e attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

4 Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.

5 Il credito d'imposta è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

6 Ai fini dell'erogazione del credito di imposta di cui alla presente legge, non si considerano tra le attività di cui al comma 1 del presente articolo quelle relative a modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

7 L'efficacia dei commi 1 e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

8 Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito di imposta di cui al comma 1, nei confronti delle imprese, in termini di obiettivi raggiunti, competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.

2 (Copertura finanziaria)

1 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, e quanto a 50 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da approvare entro il 31 gennaio 2023 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

scheda ufficiale sul sito del Senato