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Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative

S.37 · titolo ufficiale: Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative

stato: assorbito, ultima attività il 22/10/2025. proposto da Sen. Manca Daniele ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)

1 Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

2 Una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il venture capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies) , del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in start-up innovative ubicate in Italia.

3 Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di: a finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto; b cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di start-up innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4 Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del marketing e manager .

5 Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

2 (Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1 Al fine di rafforzare il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

2 Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3 Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.

4 Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

3 (Modifica all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012)

1 All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7- bis sono inseriti i seguenti: « 7-ter . A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il venture capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società. 7-quater. Ai fini di cui al comma 7- ter , l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e di 5 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo ».

4 (Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative)

1 Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile: a le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up e PMI innovative; b nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione; c nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up o PMI innovative nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi; d nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

5 (Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1 Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori Business angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m - undecies) , del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2 Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3 Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

6 (Incentivi fiscali per le imprese che investono in FVC o che costituiscono CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1 Le imprese che investono in FVC o in iniziative di CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2 Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati: a in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative; b in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati e uffici di trasferimento tecnologico.

7 (Incentivi all'aggregazione)

1 Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate negli anni dal 2023 al 2027, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2 Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate negli anni 2023, 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4 L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5 La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al primo periodo non sono dovuti sanzioni e interessi.

8 (Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1 Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business angel , che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2 L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali l'esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

9 (Esenzione contributiva per i giovani imprenditori soci di start-up innovative)

1 Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di start-up innovative, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2 Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

10 (Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1 Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività, fino a un massimo di 10.000 euro, per la redazione dell'atto costitutivo e per i servizi di resi da consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese.

2 Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3 Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

11 (Banca dati unica e sito web )

1 Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia Spa e di Cassa depositi e prestiti Spa rivolti alle imprese. Il decreto di cui al primo periodo prevede altresì la predisposizione di un sito web , d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, recante le informazioni relative alla pubblicazione dei predetti bandi e i riferimenti alla normativa vigente concernente l'avvio e la gestione di imprese, nonché le condizioni fiscali e contributive per gli imprenditori. Nel sito web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

12 (Semplificazioni)

1 Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 64, comma 1, dopo le parole: « nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, » sono inserite le seguenti: « compreso il rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, »; b l'articolo 65 è abrogato.

2 Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3 Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società, lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software , anche distribuiti come servizi, il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo, l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza, nonché il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

4 Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia Spa e di Cassa depositi e prestiti Spa rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

13 (Copertura finanziaria)

1 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

scheda ufficiale sul sito del Senato