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Tutela dell'artigianato

S.38 · titolo ufficiale: Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

stato: esame in comm., ultima attività il 21/05/2024. proposto da Sen. Manca Daniele ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)

1. Ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e conformemente alla legge 8 agosto 1985, n. 443, le regioni adottano provvedimenti diretti alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico.

2. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, e le regioni, nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, promuovono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il perfezionamento di intese e accordi, al fine di favorire il raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi di rispettiva competenza, in aderenza al principio di leale collaborazione.

Art. 2. (Bottega storica e artigiana)

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 1- bis è sostituito dal seguente: « 1-bis . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7- bis , i comuni, sentito il soprintendente, riconoscono la qualifica di bottega storica e artigiana all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei seguenti criteri: a) svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; b) accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; c) presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto. In collaborazione con i comuni e gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali ».

2. Per le finalità di cui al comma 1- bis dell'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a copertura degli impegni assunti, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy , un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, la cui disponibilità annua è successivamente stabilita con legge. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo di cui al primo periodo.

Art. 3. (Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non superiore a cinque anni, che abbiano ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3, quali locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

Art. 4. (Bottega-scuola)

1. Allo scopo di assicurare la trasmissione intergenerazionale del saper fare artigiano, di accrescere le opportunità di partecipazione dei giovani all'organizzazione economica del Paese, di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro delle nuove generazioni, di coniugare formazione e occupazione, nonché di favorire l'innovazione nella produzione di beni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, riconoscono, tramite procedura semplificata di accreditamento, la qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, il cui titolo sia stato rilasciato ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano, in capo all'impresa, il possesso dei seguenti requisiti: a) nell'ambito del settore dell'artigianato artistico e tradizionale, il maestro artigiano o di mestiere, affinché possa esercitare personalmente attività formativa, autocertifica adeguata esperienza professionale, nonché elevata propensione all'insegnamento del mestiere; b) l'attività formativa, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è effettuata presso la bottega-scuola o in locali nella disponibilità dell'impresa, comunque funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa del maestro artigiano o di mestiere e al contestuale apprendimento di coloro che accedono ai corsi; c) la partecipazione ai corsi è finalizzata al conseguimento di specifica qualificazione professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, nonché all'inserimento lavorativo dei giovani.

Art. 5. (Attività di didattica laboratoriale)

1. Al fine di accrescere la capacità di orientamento, migliorare la formazione tecnico-professionale e incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, per i licei artistici e gli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato, le attività di didattica laboratoriale, le cui modalità di espletamento prevedono il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani o di mestiere, di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, quali insegnanti tecnico-pratici.

Art. 6. (Apprendistato professionalizzante)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, incentivare la qualificazione professionale e sostenere l'artigianato, per i contratti di apprendistato professionalizzante, è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, la deduzione prevista all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 150 per cento per le spese per prestazioni di lavoro rese da ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione della deduzione è proporzionalmente ridotta del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto.

Art. 7. (Regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda)

1. La cessione a titolo oneroso di azienda, a condizione che sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale per un periodo non inferiore a tre anni, allorché effettuata tra soggetti inquadrabili nella disciplina dell'impresa individuale ovvero delle società, nel rispetto dei limiti dimensionali e societari di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, non costituisce ai fini fiscali realizzo di plusvalenze. In ogni caso, il soggetto cessionario subentra nella posizione del cedente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio o in dichiarazione e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, cedente e cessionario possono optare, all'atto di cessione d'azienda, per il regime fiscale applicabile alle fattispecie di cessione diverse da quelle inerenti al settore dell'artigianato artistico e tradizionale ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2- ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto cessionario a seguito della cessione di azienda si considera formato con gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta.

4. Con riferimento al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'imposizione indiretta, si applica l'articolo 4, comma 1, lettera a) , numero 3), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché l'imposta di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Art. 8. (Denominazione di origine e qualità dei prodotti artigiani)

1. Al fine di identificare e tutelare i prodotti realizzati dalle imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità. L'attribuzione della denominazione avviene tramite apposita procedura, disciplinata con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , volta a esaminare la domanda di registrazione presentata da una o più imprese, ai fini dell'iscrizione del prodotto in un apposito registro, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di sviluppo degli scambi internazionali e fra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1, la denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

3. Ai fini del presente articolo, il Ministro delle imprese e del made in Italy , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad adottare e aggiornare, con proprio decreto, i disciplinari di produzione, diretti a certificare le caratteristiche essenziali dei prodotti artigiani che intendano conseguire la denominazione di origine e qualità e a verificare la conformità dei prodotti artigiani che abbiano già conseguito la denominazione.

Art. 9. (Hobbismo)

1. Ai fini del presente articolo, per « hobbista » si intende il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della necessità di favorire l'uniformità regolatrice e conseguire il funzionamento concorrenziale del mercato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) , della Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplinano l'hobbismo sulla base dei seguenti princìpi: a) l'hobbista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, svolge l'attività in forza di un titolo abilitativo non trasmissibile e temporaneo, rilasciato, in via generale, a livello comunale, correlativamente a un tesserino identificativo dell'hobbista, diretto ad attestare e delimitare le presenze alle manifestazioni o agli eventi di cui al comma 1; b) l'hobbista non può esporre, vendere o barattare più di un oggetto avente un prezzo pari a quello massimo fissato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in ogni caso il valore complessivo della merce esibita non può risultare superiore a quello massimo fissato nella medesima sede; c) in sede di vidimazione del tesserino, l'hobbista fornisce al comune competente le informazioni previste dalla normativa vigente relative ai beni che intende esporre, vendere o barattare.

3. Con riferimento all'esposizione e alla pubblicità dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 10. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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