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Rappresentanza di interessi

S.68 · titolo ufficiale: Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici

stato: esame in comm., ultima attività il 14/10/2026. proposto da Sen. Valente Valeria ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali diretta alla rappresentanza di interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con il dovere di lealtà nei loro confronti.

2. La disciplina di cui al comma 1 si ispira ai princìpi di pubblicità e di partecipazione informata ai processi decisionali pubblici, al fine di garantire la trasparenza degli stessi processi decisionali, di assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi, di agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte, nonché di favorire una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano basare le loro decisioni.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) « rappresentanti di interessi »: i soggetti che rappresentano professionalmente presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, allo scopo di incidere su e di orientare processi decisionali in atto, o di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi; b) « portatori di interessi particolari »: persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni che, per lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, danno incarico ai rappresentanti di interessi particolari, di cui alla lettera a); c) « decisori pubblici »: coloro che, in virtù del proprio ufficio pubblico, concorrono alle pubbliche decisioni. Sono decisori pubblici: ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato; i titolari di incarichi di vertice, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i titolari di incarichi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale dell'amministrazione pubblica conferiti ai sensi della normativa vigente; d) « attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi »: ogni attività, non avviata o sollecitata da decisori pubblici, indirizzata alla rappresentanza di interessi non generali nell'ambito dei processi decisionali pubblici, svolta professionalmente da persone, organizzazioni, enti, imprese, movimenti o società attraverso la presentazione di proposte, richieste, suggerimenti, studi, documenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, diretta a perseguire interessi leciti non generali nei confronti dei decisori pubblici; e) « processi decisionali pubblici »: i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali.

Art. 3. (Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. L'attività di controllo sulla trasparenza e sulla partecipazione dei rappresentanti di interessi ai processi decisionali pubblici spetta all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inseriti i seguenti: « 7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra gli interessi privati e l'amministrazione pubblica; garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali; cura, pubblica e aggiorna il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari presso i decisori pubblici; pubblica i dati e le relazioni annuali ricevuti dai portatori di interessi; trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti al Registro pubblico in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza; redige e trasmette annualmente alle Camere, entro il 30 giugno, un rapporto sulla verifica dell'attività svolta nell'anno precedente dagli iscritti al Registro pubblico; gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge. 7-ter. Per i fini elencati al comma 7- bis l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del proprio sito internet istituzionale, predispone una sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi, di facili accesso e utilizzabilità, in cui sono pubblicati tutti i documenti di sua competenza connessi con l'esercizio di tale attività ».

3. Allo svolgimento dei compiti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo, l'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 4. (Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)

1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato « Registro ».

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro.

3. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici, sono indicate le seguenti informazioni: a) i dati identificativi, i recapiti, le sedi della persona, dell'associazione, dell'ente o della società, e dei rispettivi rappresentanti e amministratori, che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari; b) la composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali; c) i dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; d) l'interesse particolare che si intende rappresentare; e) l'elenco dei decisori pubblici presso i quali si intende svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari; f) le risorse economiche e umane destinate per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; g) la tipologia di rapporto contrattuale con il soggetto per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati annualmente entro il 30 settembre a cura del soggetto iscritto al Registro.

5. L'ANAC trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza e garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito della sezione del proprio sito internet istituzionale dedicata all'attività di rappresentanza di interessi.

Art. 5. (Requisiti per l'iscrizione al Registro e codice di deontologia)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il rappresentante di interessi particolari: a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età; b) deve essere in possesso di una laurea magistrale o di un titolo equipollente o dimostrare di avere maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro; c) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede o la persona e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che nei suoi confronti sia stato emesso il decreto di chiusura del fallimento.

2. L'iscrizione al Registro è vincolata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il codice di deontologia, di seguito denominato « codice ».

3. Il codice è adottato dall'ANAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso stabilisce le modalità di comportamento alle quali devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi, prevedendo: a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi; b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo, o con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che sono rappresentati e gli obiettivi promossi; c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere; d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico; e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi; f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti; g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili; h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici; i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, o regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno; l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale; m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

4. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del sito internet istituzionale dell'ANAC.

5. L'ANAC verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e può chiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi.

Art. 6. (Incompatibilità)

1. Non possono essere iscritti al Registro durante il loro mandato o il loro incarico e comunque nell'anno successivo al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico: a) i decisori pubblici; b) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici non economici; c) i soggetti titolari di incarichi conferiti da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non possono altresì essere iscritti al Registro direttamente, per interposta persona o tramite società sulle quali esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: a) i giornalisti, pubblicisti o professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, salvo che siano autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti al Registro; b) i dirigenti di partiti o movimenti politici organizzati o di associazioni politiche e sindacali durante il loro mandato e nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico.

3. In caso di sopravvenienza delle condizioni ostative all'iscrizione al Registro previste dai commi 1 e 2, l'ANAC provvede alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo.

Art. 7. (Obblighi degli iscritti al Registro e rapporto sull'attività di rappresentanza di interessi particolari)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione al Registro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette all'ANAC, per via telematica e sotto la propria responsabilità, una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nell'anno precedente.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) l'elenco delle attività di rappresentanza degli interessi particolari svolte; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a) ; c) l'indicazione delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) ; d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.

3. L'ANAC può richiedere agli iscritti al Registro, qualora lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

4. La relazione e le eventuali integrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del sito internet istituzionale dell'ANAC.

5. Il rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di cui all'articolo 19, comma 7 -bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introdotto all'articolo 3, comma 2, dalla presente legge, è inviato al Ministro per la pubblica amministrazione, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica per la valutazione dei profili di correttezza dell'amministrazione pubblica. Il rapporto è altresì pubblicato nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi del sito internet istituzionale dell'ANAC.

Art. 8. (Diritti degli iscritti al Registro)

1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro può: a) presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato; b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti; c) contribuire all'attività di analisi dell'impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della regolamentazione, riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa; d) partecipare alle consultazioni pubbliche delle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti al Registro, secondo i princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Art. 9. (Doveri dei decisori pubblici)

1. Il decisore pubblico non può rifiutare di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro.

2. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse degli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi di cui è venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale, allegandovi la documentazione ricevuta.

3. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi ai processi decisionali su atti normativi e regolamentari ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, ad eccezione del comma 1, lettera c), concernente l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

4. Il decisore pubblico che individui nell'attività del rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro violazioni del codice o delle disposizioni di cui alla presente legge ne dà immediata comunicazione all'ANAC.

Art. 10. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali senza essere iscritto al Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura o con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti, la falsità delle informazioni contenute nella relazione annuale o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e con provvedimenti di censura, sospensione o, nei casi di particolare gravità, cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'ANAC con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto, entro trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 11. (Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) all'attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché da partiti o movimenti politici; b) alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali o imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione; c) alle attività di rappresentanza delle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; d) alle comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate tramite stampa, radio o televisione; e) alle dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi ai rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'ANAC, presso la quale è vietato lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi particolari.

Art. 12. (Organi costituzionali)

1. Gli organi costituzionali dello Stato, nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai princìpi di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità e di trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nonché gli obblighi dei decisori pubblici di garantire l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

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