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Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista

S.82 · titolo ufficiale: Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 31/01/2023. proposto da Sen. Verini Walter ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifiche all'articolo 604- bis del codice penale)

1 All'articolo 604- bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a alla lettera a) del primo comma, dopo le parole: « chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico » sono inserite le seguenti: « o sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista »; b dopo il primo comma è inserito il seguente: « Le pene sono aumentate fino a un terzo se i fatti previsti al primo comma sono commessi attraverso strumenti telematici o informatici »; c alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e propaganda dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista ».

2 (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)

1 Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Se gli emblemi o i simboli esposti sono riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui al periodo precedente è aumentata fino al doppio ».

3 (Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1 Dopo l'articolo 25- terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: « Art. 25- terdecies .1. – (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e propaganda dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista) – 1 . In relazione alla commissione dei delitti di cui di cui all'articolo 604- bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2 . Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3 . Se l'ente, anche mediante una sua unità organizzativa, è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

scheda ufficiale sul sito del Senato