Imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti
S.73 · titolo ufficiale: Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti
stato: esame in comm., ultima attività il 31/01/2023. proposto da Sen. Verducci Francesco ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di definizione di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente)
1 Al testo unico dei servizi di media audiovisivi , di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 3, comma 1, la lettera t) è sostituita dalle seguenti: « t) “imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisive aventi i seguenti requisiti: 1) non siano controllati da, o collegati a, produttori indipendenti di secondo livello, produttori non indipendenti, emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana; 2) non destinino, per un periodo di tre anni, più del 90 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di hosting o di servizi di media audiovisivi; 3) realizzino o abbiano realizzato, nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali, congiuntamente: 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore alla percentuale di tax credit maturata dall'opera stessa; 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera; 4) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia: 4.1.1) pay-tv; 4.1.2) free-tv; 4.1.3) video on demand (VOD) in tutte le sue tipologie; 4.1.4) diritti di distribuzione internazionale; 4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti nei quali siano presenti clausole che prevedano la limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di media audiovisivi non superiore a tre anni; 5) non siano partecipati da imprese cinematografiche o audiovisive non italiane o da società o gruppi finanziari o altri enti non appartenenti al settore cinematografico o audiovisivo; 6) i cui soci non abbiano contratti continuativi o esclusivi di collaborazione o di consulenza con broadcaster o provider di servizi over the top (OTT) aventi sede legale o operativa in Italia; 7) non abbiano partecipazioni o siano partecipate da società che detengono la proprietà o la gestione di circuiti di sale cinematografiche; t-bis) “imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzione e distribuzione audiovisive aventi i seguenti requisiti: 1) non siano controllati da, ovvero collegati a, emittenti televisive, fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana; 2) non destinino, per un periodo di tre anni, più del 70 per cento del proprio fatturato a una sola emittente televisiva o a un solo fornitore di servizi di hosting o di servizi di media audiovisivi; 3) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali, congiuntamente: 3.1) contribuiscano, o abbiano contribuito, al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore alla percentuale di tax credit maturata dall'opera stessa; 3.2) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità dei diritti di elaborazione creativa in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera; 4) realizzino, o abbiano realizzato nei tre anni precedenti, opere in associazione produttiva con emittenti televisive o fornitori di servizi di hosting o fornitori di servizi di media audiovisivi per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: 4.1) mantengano, o abbiano mantenuto, la titolarità al 100 per cento di almeno uno dei seguenti diritti di utilizzazione su reti di comunicazione elettronica in Italia: 4.1.1.) pay-tv; 4.1.2) free-tv; 4.1.3) video on demand (VOD) in tutte le sue tipologie; 4.2) stipulino, o abbiano stipulato, contratti per la produzione di opere rispetto alle quali siano presenti clausole contrattuali che prevedano la limitazione temporale dei diritti ceduti al fornitore di servizi di media audiovisivi non superiore a tre anni »; b le parole: « produttore indipendente » e « produttori indipendenti », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: « impresa cinematografica o audiovisiva indipendente di primo livello o di secondo livello » e « imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello o di secondo livello ».
2 (Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di definizione di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente)
1 All'articolo 2, comma 1, lettera q) , della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo le parole: « impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente » sono inserite le seguenti: « di primo o di secondo livello ».
3 (Modifica all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi)
1 All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1, lettere da a) a h) , non può essere inferiore al 6 per cento e superiore all'8 per cento del Fondo medesimo ».
4 (Modifica all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive)
1 L'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è sostituito dal seguente: « Art. 15. – (Credito d'imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive) – 1. Alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello è riconosciuto, per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive, un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione delle medesime opere. 2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, si prevede che: a) per la produzione di opere cinematografiche con un costo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro, alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta un'aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione; b) per la produzione di opere cinematografiche con un costo pari o superiore a 1,5 milioni di euro: 1) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta un'aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione; 2) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello spetta un'aliquota pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione; c) per le opere televisive e web : 1) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello, spetta un credito d'imposta pari al 25 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive o web di nazionalità italiana, in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto, e fino a un costo di 10 milioni di euro, come definiti dall'articolo 1, comma 5, lettere b) , c) e d) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 15 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018; 2) alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello, spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento del costo eleggibile di produzione di opere televisive o web di nazionalità italiana, in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto, con un costo superiore ai 10 milioni di euro, come definiti dall'articolo 1, comma 5, lettere b) , c) e d) , del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 15 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018; d) per lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web , alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello spetta una aliquota pari al 40 per cento del costo complessivo di produzione ».
2 A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta per le opere televisive e web , come determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per le opere di animazione, è calcolato sull'85 per cento del costo eleggibile.
5 (Modifica all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive)
1 L'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16. – (Credito d'imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive) – 1. Alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. 2. L'aliquota del credito d'imposta, è determinata con decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 21, comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello; b) l'aliquota del 20 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di secondo livello; c) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore avente i requisiti di impresa cinematografica o audiovisiva indipendente di primo livello, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'alinea. 3. Il credito di imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a 40.000 euro nel caso di lungometraggi di finzione con costo pari o superiore a 1,5 milioni di euro; non sia inferiore a 20.000 euro in caso di lungometraggi di finzione con un costo inferiore a 1,5 milioni di euro; non sia inferiore a 10.000 euro in caso di documentari e cortometraggi. 4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente a una delle minoranze linguistiche riconosciute. Con decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 21, comma 5, è effettuata la determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute ».
6 (Modifiche agli articoli 23 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi automatici e contributi selettivi)
1 Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede, in misura non inferiore al 10 per cento, contributi automatici per le opere cinematografiche alle sole imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello e contributi automatici per opere televisive e web alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo e di secondo livello al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto da adottare ai sensi dell'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana »; b all'articolo 26, comma 1, le parole: « concede contributi selettivi » sono sostituite dalle seguenti: « concede alle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti di primo livello contributi selettivi ».