Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano
S.52 · titolo ufficiale: Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 03/05/2023. proposto da Sen. Mirabelli Franco ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) da scarichi di acque reflue)
1 All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) nella tabella 5- bis per gli scarichi interessati dalla presenza di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per le tipologie ivi indicate »; b dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2 - bis . Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bio-accumulabilità e tossicità, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorità competenti possono definire limiti allo scarico più restrittivi di quelli riportati alla tabella 5- bis , a seguito della valutazione della qualità dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilità tecnico-economica. 2 - ter . Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5- bis , è tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalità fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS. »; c al comma 4, dopo le parole: « della tabella 5 » sono inserite le seguenti: « e delle sostanze della tabella 5- bis ».
2 All'allegato 5 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la tabella 5 è inserita la tabella 5- bis di cui all'allegato A alla presente legge.
3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore con le seguenti modalità: a il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale in caso di nuova autorizzazione allo scarico la cui istruttoria, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione stessa, sia stata avviata dopo la data di pubblicazione della presente legge; b entro due anni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per gli scarichi già autorizzati; il titolare dell'attività da cui origina lo scarico presenta domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'autorità competente che dovrà essere concesso, in modo espresso, entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente; c entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale , le autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) avviano il riesame delle autorizzazioni vigenti ai sensi dell'articolo 29- octies, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'adeguamento ai valori limite di emissione allo scarico delle relative scadenze e delle prescrizioni per i controlli, secondo quanto riportato nella tabella 5- bis e relative note dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge; d per le autorizzazioni il cui iter procedurale sia iniziato, ma non ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale , l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione previa integrazione o adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con la finalità di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.
5 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le modifiche alla tabella 5- bis dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi a cui la tabella si applica.
2 (Misure urgenti per la qualità delle acque destinate al consumo umano)
1 Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri « PFAS – totale » e « somma di PFAS », i controlli analitici interni ed esterni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, devono: a adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto; b contemplare almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno standard analitico di controllo.
2 La frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri « PFAS – totale » e « somma di PFAS », sono determinati dal gestore del servizio idrico sulla base della valutazione del rischio, tramite implementazione di un piano di sicurezza dell'acqua, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb ), del decreto legislativo n. 18 del 2023. I controlli esterni stabiliti dagli organi di vigilanza tengono conto della valutazione del rischio di cui al periodo precedente, delle risultanze dei monitoraggi sulle acque di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.