Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale
S.90 · titolo ufficiale: Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale
stato: esame in comm., ultima attività il 01/04/2026. proposto da Sen. Valente Valeria ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. L'articolo 609- bis del codice penale è sostituito dal seguente: « Art. 609- bis . – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, ovvero con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ».