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Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riconoscimento del diritto d'autore relativamente alle opere a fumetti

S.55 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riconoscimento del diritto d'autore relativamente alle opere a fumetti

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 16/10/2024. proposto da Sen. Verini Walter ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l'autore dei disegni ».

Art. 2.

1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserita la seguente: « Sezione VII- bis OPERE D'ARTE DEL DISEGNO A FUMETTI Art. 64- septies. – 1 . Nelle opere d'arte del disegno a fumetti la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell'azione creativa della narrazione, e il contributo dell'autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell'utilizzazione economica dell'opera. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all'autore o ai coautori in parti uguali. Nella fase produttiva dell'opera, tenuto conto della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, è ripartito tra le parti in maniera proporzionale. Le tavole originali sono di proprietà degli autori. 2 . Qualora l'autore letterario o quello grafico abbiano contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore. 3 . Nelle opere a fumetti di produzione seriale che necessitano dell'apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa. I collaboratori delle opere a fumetti di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o alle riedizioni, alle vendite all'estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa produzione. La libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori ».

scheda ufficiale sul sito del Senato