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Disposizioni per il risanamento del bacino imbrifero del Lago Trasimeno

S.56 · titolo ufficiale: Disposizioni per il risanamento del bacino imbrifero del Lago Trasimeno

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/02/2023. proposto da Sen. Verini Walter, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità e oggetto)

1 Al fine di procedere al risanamento del bacino imbrifero del Lago Trasimeno è disposto un contributo annuo di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, in favore dei soggetti individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2 Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per le attività previste dal comma 4, è erogato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 30 giugno di ciascun anno.

3 I beneficiari del contributo, sentiti gli altri soggetti interessati, adottano provvedimenti per l'utilizzo del contributo medesimo ai fini della progettazione e dell'esecuzione delle opere di risanamento del Lago Trasimeno.

4 Le attività di cui al comma 2 consistono in: a manutenzione delle aree spondali demaniali; b approfondimento dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione; c recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamento dei bassi livelli; d manutenzione e gestione dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche di terza categoria e della linea navigabile; e intercettazione del trasporto solido e rimozione dei conoidi; f lotta integrata ai chironomidi.

5 Il contributo può essere altresì destinato ad apportare progetti di ingegneria idraulica per contenere le fasi siccitose del lago anche attraverso nuove forme di adduzione idrica, nonché ad ogni altra opera di manutenzione, di recupero e di miglioramento funzionale a mitigare gli effetti negativi dell'abbassamento dei livelli dell'acqua del Lago Trasimeno e a sostenere le attività turistiche e ricettive dei centri rivieraschi.

6 I soggetti beneficiari del contributo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato il contributo, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

2 (Copertura finanziaria)

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

scheda ufficiale sul sito del Senato