Contrasto alla violenza domestica e di genere
S.92 · titolo ufficiale: Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere
stato: assorbito, ultima attività il 22/11/2023. proposto da Sen. Valente Valeria ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583- quinquies , 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza in minorenni »; b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583- quinquies , 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi »; c) dopo il comma 5- bis sono aggiunti i seguenti: « 5 - ter . Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 5 - quater . Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».
Art. 2. (Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare)
1. All'articolo 282- bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 56 e 575, »; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6 - bis . Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescrive le modalità di controllo di cui all'articolo 275- bis , salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».
Art. 3. (Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 275- bis , comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono soppresse; b) all'articolo 276, comma 1- ter , dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 282- ter »; c) all'articolo 282- ter , comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 282- bis , comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. »
Art. 4. (Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 275, comma 2- bis , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »; b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3- bis . Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »; c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1, ».
Art. 5. (Disposizioni in materia di fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori e di lesioni personali)
1. Dopo l'articolo 384- bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Art. 384- ter. – (Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori e di lesioni personali) – 1 . Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 612- bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. 2 . Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 384, commi 2 e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. 3 . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3 ».
Art. 6. (Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 90- ter , comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »; b) all'articolo 659, il comma 1- bis è abrogato.
Art. 7. (Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter) , dopo le parole: « 612- bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583- quinquies e 609- bis del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 »; b) all'articolo 6, comma 3- bis , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter) , qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misurasi applicano le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».
Art. 8. (Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)
1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla valutazione positiva in merito alla non persistente pericolosità sociale del soggetto condannato. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1 ».
2. All'articolo 18- bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale ».
Art. 9. (Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 387- bis , dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342- ter , primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »; b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.
Art. 10. (Disposizioni in materia di flagranza differita)
1. All'articolo 382 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2 - bis . Nei casi di cui all'articolo 387- bis del codice penale, si considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. »
Art. 11. (Disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
1. L'articolo 612- ter del codice penale è sostituito dal seguente: « Art. 612- ter – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) .–Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta: a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma; b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al presente articolo, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al terzo e quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ».
2. All'articolo 444, comma 1- bis , del codice di procedura penale, le parole: « e 609- octies » sono sostituite dalle seguenti: « 609- octies e 612- ter ».
Art. 12. (Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)
1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter) , del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282- bis , 282- ter, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .