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Disciplina delle cooperative di comunità

S.59 · titolo ufficiale: Disciplina delle cooperative di comunità

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 11/06/2024. proposto da Sen. Basso Lorenzo ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Cooperative di comunità)

1. In attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, al fine di sviluppare le economie di prossimità e di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico nonché di valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali che esercitano ogni attività economica utile alle comunità stesse che non siano disciplinate da leggi speciali e riservate a particolari categorie di soggetti autorizzati, per « cooperative di comunità » si intendono le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente in una delle comunità territoriali di seguito individuate: a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158; c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) uno o più comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, compresi nelle aree terremotate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) , numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero classificati in « zona 1 » ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Art. 2. (Atto costitutivo)

1. Presso l'Albo delle società cooperative è istituita la categoria delle « cooperative di comunità ».

2. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità indica le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile, nonché la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla comunità o al territorio, comprensivo di uno o più comuni.

Art. 3. (Categorie di soci)

1. Sono ammessi in qualità di soci, ai sensi della normativa in materia di cooperazione, nelle categorie di soci cooperatori, soci volontari, soci finanziatori e soci sovventori, i soggetti che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci medesimi. La cooperativa di comunità deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del presente comma. È fatto salvo quanto previsto in materia di soci volontari per le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Possono essere ammesse, come soci delle cooperative di comunità, persone giuridiche pubbliche, inclusi gli enti pubblici territoriali, o private che abbiano la sede legale ovvero operino con carattere di continuità nelle comunità territoriali in cui la cooperativa svolge la sua attività in maniera prevalente. Alle persone giuridiche non può, in ogni caso, essere attribuito più di un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Art. 4. (Requisiti dei soci)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, i soci delle cooperative di comunità devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti, nell'ambito del territorio di competenza della cooperativa: a) residenza o domicilio; b) sede lavorativa; c) proprietà di beni immobili; d) partecipazione a società con sede legale; e) relazione professionale o commerciale o sociale; f) partecipazione a enti del Terzo settore o ad associazioni culturali.

Art. 5. (Regime derogatorio e vigilanza)

1. Le cooperative di comunità sono considerate a mutualità prevalente di diritto indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, in considerazione della rilevanza sociale delle attività di cui all'articolo 1.

2. La vigilanza sulle cooperative di comunità è svolta con cadenza annuale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Art. 6. (Codici ATECO)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) definisce le modalità per l'assegnazione alle società cooperative di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria svolta.

Art. 7. (Misure di sostegno economico, incentivi e rapporti con la pubblica amministrazione)

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento sulla cooperazione di comunità, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo denominato « Fondo per la cooperazione di comunità », con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità per la verifica del possesso dei requisiti previsti per i beneficiari.

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere cumulabili con altri interventi, finanziamenti, contributi o incentivi messi a disposizione da enti o istituzioni locali, regionali, nazionali o europee.

4. Alle cooperative di comunità si applicano gli articoli 55, 56 e 71 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili.

5. Le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 460 a 462, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle cooperative di comunità costituite ai sensi del presente articolo. Restano ferme, in ogni caso, l'esenzione dalle imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Si applica l'articolo 29- bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti territoriali riconoscono alle cooperative di comunità esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti territoriali sono posti a carico delle ordinarie disponibilità dei medesimi soggetti.

Art. 8. (Disposizioni attuative)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di comunità già costituite alla medesima data adeguano gli atti costitutivi e gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano le norme necessarie ad adeguare la propria legislazione in materia di società cooperative di comunità o cooperazione di comunità alle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 9. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

scheda ufficiale sul sito del Senato