le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani

S.106 · titolo ufficiale: Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 17/01/2023. proposto da Sen. Alfieri Alessandro, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Disposizioni generali)

1 La presente legge detta disposizioni, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dei princìpi contenuti nella Costituzione, nel diritto internazionale, nel diritto umanitario, pattizio e consuetudinario e in ottemperanza delle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

2 Ai sensi della presente legge è considerato esponente, funzionario o rappresentante di Governo o amministrazione statale appartenente ad uno Stato straniero qualsiasi individuo che, sulla base di un rapporto professionale o di inquadramento, opera alle dipendenze dirette o indirette di un'autorità politica.

3 Ai sensi della presente legge è considerato perseguibile, con l'adozione di specifiche misure sanzionatone o restrittive della libertà della circolazione ai sensi della normativa europea e nazionale, qualsiasi crimine commesso in violazione del diritto internazionale, europeo e nazionale a tutela dei diritti umani ad opera di esponenti, funzionari e rappresentanti di Governi o amministrazioni statali appartenenti a Stati stranieri.

2 (Misure di contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani)

1 Al fine di promuovere e garantire la tutela dei diritti umani sanciti dalla Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, in conformità con la normativa internazionale ed europea, può adottare specifiche misure sanzionatorie e restrittive, ai sensi degli articoli 3 e 4, nei confronti dei soggetti stranieri di cui all'articolo 1 ritenuti responsabili di crimini commessi contro i diritti umani.

2 Per le attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007. Nell'ambito delle attività di cui alla presente legge, il CIDU fornisce supporto tecnico al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, esaminando sistematicamente ogni tipo di violazione dei diritti umani sulla base delle segnalazioni delle organizzazioni internazionali a cui aderisce l'Italia, della rete diplomatica italiana, nonché delle organizzazioni non governative attive nel settore dei diritti umani.

3 Sulla base delle segnalazioni raccolte, il CIDU, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, elabora e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'elenco dei soggetti stranieri di cui all'articolo 1 perseguibili con l'adozione di specifiche misure sanzionatorie o restrittive della libertà della circolazione, ai sensi della normativa europea e nazionale, di cui al comma 1 del presente articolo, motivandone l'inserimento sulla base della specifica attività istruttoria occorsa.

4 L'elenco di cui al comma 3 è reso pubblico sulle piattaforme telematiche del CIDU e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5 Il CIDU può, previa verifica relativa all'implementazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei Paesi di appartenenza di uno o più soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 3, proporre la revoca delle misure di cui al comma 1 e la cancellazione di uno o più nominativi dall'elenco.

3 (Diniego del visto)

1 Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può, nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo, qualora gli stessi presentino istanza di rilascio del visto di ingresso nel territorio nazionale, opporre un diniego motivato rifiutando l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana.

4 (Sanzioni finanziarie individuali)

1 Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può, nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 3 del medesimo articolo, adottare sanzioni finanziarie individuali volte al congelamento di fondi e risorse economiche presenti nel territorio nazionale, impedendo loro di entrarne in possesso.

2 Per le misure di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

3 Alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali, alle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato è fatto divieto di intrattenere rapporti economici o di altro tipo con i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2.

4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

5 (Relazione al Parlamento)

1 Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presenta annualmente alle Camere una relazione sulle misure di contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani adottate ai sensi della presente legge.

6 (Clausola di invarianza finanziaria)

1 Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

scheda ufficiale sul sito del Senato