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Oblio oncologico

S.113 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

stato: assorbito, ultima attività il 05/12/2023. proposto da Sen. Castellone Maria Domenica ed altri, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione o rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

2. In deroga agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1, il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 2. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »; b) all'articolo 29 -bis , comma 4, lettera c) , dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »; c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

scheda ufficiale sul sito del Senato