Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
S.115 · titolo ufficiale: Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 30/03/2023. proposto da Sen. Pirro Elisa, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1 All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 2-bis. La NASpI è riconosciuta altresì alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale. 2-ter. Il diritto di cui al comma 2- bis è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentare telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 2-quater. La NASpI di cui al comma 2- bis non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione è richiesta ».
2 (Contributo addizionale)
1 Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
3 (Copertura finanziaria)
1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.