Disposizioni in materia di tutela del lavoro
S.117 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di tutela del lavoro
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 24/01/2023. proposto da Sen. Pirro Elisa, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
1 All'articolo 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto ».
2 (Contrasto al falso lavoro autonomo)
1 L'articolo 2094 del codice civile si interpreta nel senso che è considerato prestatore di lavoro subordinato chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e secondo le direttive, almeno di massima, dell'imprenditore, anche nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, ove vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e ove l'organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro.
3 (Staffetta generazionale)
1 Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto a garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale il lavoratore può, in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno e del 35 per cento per il terzo anno.
2 A fronte della riduzione di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
3 L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'assunzione da parte del datore di lavoro di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno sei mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
4 Alle assunzioni di cui al comma 3 si applica l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
5 Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 3, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.
4 (Modifica al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
1 L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
5 (Copertura finanziaria)
1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.