Disposizioni in materia di guardie giurate
S.119 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di guardie private giurate
stato: esame in comm., ultima attività il 17/06/2026. proposto da Sen. Pirro Elisa, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1 Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a l'articolo 133 è sostituito dal seguente: « Art. 133. – (Art. 134 T.U. 1926). – 1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. 2. Le guardie particolari giurate addette ai servizi di vigilanza o custodia, di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di cui all'articolo 358 del codice penale. Qualora esse siano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di cui all'articolo 357 del codice penale e operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza »; b all'articolo 138, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: « È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale delle guardie particolari giurate. L'albo è suddiviso in due sezioni. La prima sezione dell'albo contiene l'elenco degli aspiranti guardie particolari giurate, che devono possedere i requisiti di cui al secondo comma. La seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del decreto di nomina del prefetto. Le guardie particolari giurate devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; b) maggiore età; c) adempimento degli obblighi scolastici, nonché possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione stabiliti con il decreto di cui al terzo comma; d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto d'armi; e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, nonché di misure di sicurezza, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da adottare con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate. Il decreto di cui al presente comma prevede uno specifico addestramento aggiuntivo obbligatorio per le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore ».
2 Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, sentite le associazioni di categoria, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di istituzione dell'albo delle guardie particolari giurate, di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1, lettera b) , del presente articolo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.
2 (Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
1 All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: a al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) le guardie particolari giurate nominate a sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »; b al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a) , b) , c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) , b) , c) , d) e d-bis) »; c al comma 3, le parole: « alle lettere a) , b) , c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a) , b) , c) , d) e d-bis) »; d al comma 7, le parole: « lettere a) , b) , c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) , b) , c) , d) e d-bis) ».
3 (Divieto di impiego di personale non qualificato)
1 È fatto divieto di adibire operatori di portierato logistico (OPL) a servizi di vigilanza.
2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da euro 4.000 a euro 10.000 per ciascun addetto. In caso di reiterazione, la multa è raddoppiata. La terza reiterazione comporta la chiusura dell'attività da parte dell'organo accertatore.
4 (Copertura finanziaria)
1 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 60.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) , della legge 24 dicembre 2007, n. 247.