Misure dirette al riconoscimento della filiazione
S.121 · titolo ufficiale: Misure dirette al riconoscimento della filiazione
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/02/2023. proposto da Sen. Pirro Elisa, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Disposizioni concernenti la tutela del nato per le coppie dello stesso sesso)
1 I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo nonché i nati da maternità surrogata nei Paesi dove queste sono consentite dall'ordinamento acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata all'estero o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere, al tribunale per i minorenni competente, che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7.
2 La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio dalla coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3 Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio dalla coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e senza altra formalità di procedura, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.
4 Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti, per esteso.
5 L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
6 La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio dalla coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
7 Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.
2 (Disposizioni concernenti la tutela del nato per le coppie unite in matrimonio)
1 I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nonché i nati da maternità surrogata nei Paesi dove queste sono consentite dall'ordinamento acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia unita in matrimonio, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 254 del codice civile, previo consenso informato da parte di quest'ultima nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
3 (Trascrizione dell'atto di nascita)
1 È consentita la trascrizione dell'atto di nascita formato in Italia o all'estero del minore nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, inclusa la maternità surrogata praticata all'estero là dove questa è consentita dall'ordinamento. Se l'atto di nascita già trascritto contiene l'indicazione di una sola delle parti è sempre consentita la rettifica con l'indicazione dell'altro genitore.
2 Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le modificazioni necessarie ai fini dell'attuazione del comma 1.
4 (Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)
1 All'articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il comma 3 è abrogato.
5 (Disposizioni transitorie e finali)
1 Le disposizioni in materia di filiazione, responsabilità genitoriale, diritti e doveri dei figli e adozione piena, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei genitori ove non diversamente stabilito.
2 Le amministrazioni pubbliche provvedono a sostituire le espressioni: « madre e padre » con la seguente: « genitori », dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web .