Disposizioni in materia di accesso al matrimonio e all'unione civile per tutti, nonché in materia di filiazione
S.130 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di accesso al matrimonio e all'unione civile per tutti, nonché in materia di filiazione
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 27/12/2022. proposto da Sen. Maiorino Alessandra ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Matrimonio egualitario)
1 All'articolo 79 del capo I del titolo VI del libro primo del codice civile è premesso il seguente: « Art. 78- bis. – (Matrimonio egualitario) – 1 . Il matrimonio può essere contratto da due persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti ».
2 (Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile)
1 All'articolo 89, secondo comma, del codice civile, le parole: « che il marito non ha convissuto con la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « che i coniugi non abbiano convissuto ».
2 All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « come coniugi l'una dell'altra ».
3 All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « reciprocamente come coniugi ».
4 All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i coniugi ».
5 L'articolo 143- bis del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 143- bis. – (Cognome dei coniugi) – Ciascuno dei coniugi conserva il proprio cognome e può aggiungere al proprio quello dell'altro coniuge e conservarlo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze ».
6 L'articolo 156- bis del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 156- bis. – (Cognome dei coniugi) – Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio ».
7 All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: « marito e moglie » sono sostituite dalle seguenti: « coniugi ».
8 All'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a al terzo comma, le parole: « l'adottato assume il cognome del marito » sono sostituite dalle seguenti: « gli adottanti di comune accordo stabiliscono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato »; b il quarto comma è sostituito dal seguente: « Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume il cognome della famiglia del coniuge adottante ».
9 All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: « o la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « o il coniuge ».
3 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1 All'articolo 27, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: « della moglie separata » sono sostituite dalle seguenti: « di uno solo dei coniugi, separato, » e le parole: « della famiglia di lei » sono sostituite dalle seguenti: « di questi ».
4 (Dei figli concepiti o nati all'estero mediante fecondazione medicalmente assistita)
1 L'ufficiale di stato civile che ai sensi degli articoli 29 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 riceve la dichiarazione di nascita di un bambino concepito mediante fecondazione medicalmente assistita, a cui abbiano fatto ricorso due donne in un paese estero, secondo la legge del luogo, provvede a formare l'atto riportando le generalità di entrambe le madri.
2 Il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3 Dopo il titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente: « TITOLO III- bis. DELL'ADOZIONE DA PARTE DEL GENITORE D'INTENZIONE DEL FIGLIO NATO DA GESTAZIONE PER ALTRI FATTA ALL'ESTERO Art. 43- bis . 1. La tutela dell'interesse del minorenne al riconoscimento anche giuridico dei legami di filiazione che lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, che abbiano condiviso la decisione di farlo venire al mondo in un Paese estero mediante ricorso alla gestazione per altri in conformità alla legge del luogo, è garantito dall'adozione da parte del genitore d'intenzione. 2. La domanda di adozione è presentata al tribunale per i minorenni che, sentiti il pubblico ministero, l'altro genitore e l'adottando che abbia compiuto gli anni dodici o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede senza indugio sull'adozione con sentenza in camera di consiglio. 3. Nella procedura di cui al comma 2, l'adottando che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione. 4. Il tribunale dispone l'esecuzione di indagini solo ove ravvisi da elementi concreti che l'adozione possa non corrispondere agli interessi del minorenne. Le indagini, da effettuarsi tramite i servizi locali, devono concludersi entro sessanta giorni, assicurando in ogni caso che l'intero procedimento di adozione sia improntato a celerità. 5. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio anche dell'adottante. 6. Al fine di prevenire che nelle more del procedimento di adozione di cui al presente articolo derivino pregiudizi agli interessi del figlio, l'atto di nascita viene trascritto nei registri di stato civile con l'indicazione del genitore biologico. 7. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato ».
4 Il figlio di due persone dello stesso sesso assume il cognome di uno dei genitori scelto da essi di comune accordo, oppure quello di entrambi secondo l'ordine da essi indicato. In caso di disaccordo tra i genitori la decisione è rimessa al giudice. I figli successivi della coppia assumono lo stesso cognome del primo figlio.
5 Quando i genitori o i figli abbiano due cognomi trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi, nei casi in cui al figlio viene assegnato anche il cognome dell'altro genitore.
5 (Modifiche alla legge 20 maggio 2016, n. 76)
1 Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a nel titolo della legge e ovunque ricorrano nell'articolo 1, commi da 1 a 35, sono abrogate le parole: « tra persone dello stesso sesso » e « dello stesso sesso »; b all'articolo 1, comma 20, il secondo periodo è soppresso; c all'articolo 1, il comma 26 è sostituito dal seguente: « 26. Alla rettificazione anagrafica del sesso, ciascuno dei coniugi o delle parti dell'unione civile possono manifestare l'eventuale volontà di sciogliere il matrimonio o l'unione civile »; d all'articolo 1, il comma 27 è sostituito dal seguente: « 27. Le parti di un'unione civile o i coniugi possono, di comune accordo, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, modificare rispettivamente l'unione civile in matrimonio o il matrimonio in unione civile. L'ufficiale di stato civile provvede ad annotare la modifica a margine dell'atto ».
6 (Delega al Governo per adeguare l'ordinamento alle previsioni della presente legge)
1 Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di matrimonio e unione civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a adeguare alle previsioni della presente legge le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, prevedendo un unico registro dei matrimoni e un unico registro delle unioni civili, quale che sia il sesso dei coniugi o delle parti dell'unione civile; b modificare e riordinare le disposizioni in materia di diritto internazionale privato, prevedendo che il matrimonio contratto all'estero sia trascritto e produca effetti in Italia indipendentemente dal sesso dei coniugi, e che all'unione civile o altro istituto analogo contratto all'estero, indipendentemente dal sesso delle parti, si applichi la disciplina dell'unione civile regolata dalle leggi italiane; c modificare e integrare per il necessario coordinamento con la presente legge le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
2 I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3 Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4 Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.
7 (Clausola di invarianza finanziaria)
1 Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8 (Disposizioni attuative)
1 Le pubblicazioni matrimoniali possono essere richieste dalle coppie formate da persone dello stesso sesso a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi atti di matrimonio sono iscritti nel registro dei matrimoni.
2 Le richieste di costituzione di unione civile da parte di coppie formate da persone di sesso diverso possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi atti di costituzione sono iscritti nel registro delle unioni civili.
9 (Entrata in vigore)
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .