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Misure fiscali a favore della decarbonizzazione e di sostegno alle energie rinnovabili

S.146 · titolo ufficiale: Misure fiscali a favore della decarbonizzazione e di sostegno alle energie rinnovabili

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 23/03/2023. proposto da Sen. Turco Mario, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

1 Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 21, comma 13, le parole: « Le disposizioni di cui ai commi 2, » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 2, ad esclusione della lettera h), »; b all'allegato I, alla voce « Carbone, lignite e coke » dopo le parole: « per uso riscaldamento » sono inserite le seguenti: « e per usi industriali ».

2 (Incentivi fiscali per la decarbonizzazione)

1 Al fine di fronteggiare il rischio della riallocazione delle emissioni di carbonio e raggiungere gli obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione industriale, in modo conforme ai criteri previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, alle imprese è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40 per cento, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui per beneficiario, per investimenti e progetti di riconversione industriale volti a dismettere l'utilizzo nei processi industriali del carbone coke, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h) , del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottata la disciplina per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.

3 (Fondo di decarbonizzazione per la riqualificazione urbana e la riconversione economico-industriale)

1 Al fine di sostenere progetti di riqualificazione urbana dei territori e di riconversione economico-industriale ove insistono imprese pubbliche e private che utilizzano per usi industriali i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h) , del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy , il « Fondo di decarbonizzazione », con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

2 Gli enti locali, gli enti pubblici e le imprese di cui all'articolo 2 che intendano accedere al Fondo di decarbonizzazione, presentano al Ministero delle imprese e del made in Italy progetti per la riqualificazione urbana e la riconversione economico-industriale dei territori e delle imprese ove ha luogo il processo di trasformazione dei prodotti energetici di cui al comma 1. I progetti sono sottoposti alla valutazione di un comitato tecnico regionale composto da cinque esperti in materia di trasformazione urbana e di valorizzazione dell'economia e dell'industria territoriale, presieduto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy . Entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto, il comitato comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy gli esiti dell'istruttoria condotta. Ai relativi oneri, nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di decarbonizzazione di cui al comma 1.

3 Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di nomina del comitato tecnico nonché le ulteriori disposizioni per l'attuazione del comma 2.

4 (Copertura finanziaria)

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

scheda ufficiale sul sito del Senato