Disposizioni per il contrasto della speculazione finanziaria e delega al Governo per la revisione delle aliquote fiscali sulle transazioni relative agli strumenti finanziari
S.147 · titolo ufficiale: Disposizioni per il contrasto della speculazione finanziaria e delega al Governo per la revisione delle aliquote fiscali sulle transazioni relative agli strumenti finanziari
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 28/02/2023. proposto da Sen. Turco Mario, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Tassazione sulle operazioni finanziarie di acquisto)
1 All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a al primo periodo: 1 le parole: « Il trasferimento della proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « Le operazioni di acquisto »; 2 dopo le parole: « di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, » sono inserite le seguenti: « nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, »; 3 dopo le parole: « emessi da società residenti » sono inserite le seguenti: « e da società svolgenti attività economica »; 4 dopo le parole: « soggetto emittente, » sono inserite le seguenti: « negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, società d'investimento a capitale variabile (SICAV), fondi EFT ( Exchange traded fund ) e fondi simili »; 5 le parole: « è soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggette »; 6 le parole: « l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota non superiore allo 0,0030 per cento sul valore della transazione finanziaria di acquisto, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto a quelli privati »; b al secondo periodo, dopo le parole: « È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo » sono inserite le seguenti: « , con riduzione ad un terzo, »; c il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per valore della transazione si intende il prezzo di acquisto convenuto per ogni singola transazione »; d all'ottavo periodo, le parole: « 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 600 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , purché queste non siano riconducibili ad un unico soggetto economico e giuridico »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La disciplina di cui al presente comma si applica, anche in sede di assegnazione, ai beneficiari delle cosiddette stock option e di qualunque altro strumento finanziario sugli importi di valore annuo superiore ad euro 2.065,83. L'imposta è ridotta ad un terzo qualora nell'atto di compravendita si dichiari l'impegno a non dismettere lo strumento finanziario di cui al presente comma prima di un anno dal momento dell'acquisto. Se l'impegno è disatteso, sul valore di vendita è applicata un'imposta aggiuntiva dello 0,1 per cento. Sono esenti dall'imposta le operazioni finanziarie di soggetti privati di valore non superiore a 200.000 euro, effettuate dal medesimo soggetto e sullo stesso strumento finanziario ».
2 (Tassazione sulle operazioni finanziarie di vendita)
1 All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 491 è inserito il seguente: « 491-bis . Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario ».
3 (Tassazione sulle operazioni finanziarie in derivati)
1 All'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a al primo periodo, dopo le parole: « , inclusi warrants , covered warrants e certificates , » sono inserite le seguenti: « nonché gli strumenti finanziari derivati di qualunque genere e categoria indipendentemente dal bene sottostante, inclusi gli indici nazionali ed esteri, le obbligazioni, le merci, i tassi d'interesse, le valute estere e gli eventi di varia natura, » e le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta in misura variabile, nella misura massima dello 0,0030 per cento, e comunque differenziata a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto »; b al terzo periodo, dopo le parole: « o degli altri strumenti finanziari partecipativi » sono inserite le seguenti: « nonché di qualsivoglia altro titolo o valore finanziario » e dopo le parole: « previste dal comma 491 » sono aggiunte le seguenti: « e dal comma 491- bis »; c al quarto periodo, la parola: « fissa » è sostituita dalla seguente: « variabile », le parole: « ridotta a 1/5 » sono sostituite dalle seguenti: « ridotta a un terzo per i soggetti istituzionali e alla metà per i soggetti privati » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le operazioni finanziarie di copertura (option) dai rischi su operazioni finanziarie e non, comprese quelle di copertura dai rischi su cambi ( forex) , compiute sia da soggetti istituzionali che da soggetti privati, sono assoggettate ad una tassazione in misura fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto. Sui derivati di vendita short selling , allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato, si applica una tassazione nella misura massima dello 0,5 per cento sul valore del contratto. A tal fine, è istituita una piattaforma informatica sulle operazioni finanziarie in derivati, aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, nella quale è riportata l'identità dei soggetti contraenti, con annotazione del numero e del valore delle negoziazioni ».
4 (Tassazione delle operazioni ad alta frequenza)
1 All'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a al primo periodo, le parole: « agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 » sono sostituite dalle seguenti: « agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491- bis , 492 e 500- bis »; b al quarto periodo: 1 le parole: « aliquota dello 0,02 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota non superiore allo 0,1 per cento »; 2 le parole: « che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « in una giornata di borsa »; c al quinto periodo, le parole: « Tale soglia » sono sostituite dalle seguenti: « Tale saldo », le parole: « al 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento » e dopo le parole: « ordini trasmessi » sono aggiunte le seguenti: « per ciascuno strumento finanziario ».
5 (Tassazione sulle operazioni in valute virtuali)
1 All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 500 è inserito il seguente: « 500 - bis . Le operazioni finanziarie di acquisto dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera q) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi incluse le valute virtuali di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, sono soggette ad una tassazione non superiore allo 0,009 per cento da applicare sul valore della transazione. Alle operazioni di vendita si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 491- bis , con esclusione dei casi di esonero ivi previsti. A tal fine gli istituti di credito e gli altri organismi e società di intermediazione finanziaria nazionali ed esteri preposti ad operare nel territorio italiano applicano l'imposta di cui ai periodi precedenti su ordini di acquisto o di vendita da conti correnti fisici od online e su disposizioni di pagamento, anche con carte di credito e prepagate, destinate a piattaforme di negoziazione delle valute virtuali. Gli stessi istituti di credito e organismi e società di intermediazione finanziaria versano, entro trenta giorni dall'esecuzione dell'operazione e dall'applicazione del prelievo fiscale, l'imposta trattenuta alla Tesoreria dello Stato. A tali operazioni si applica la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Gli istituti di credito, gli organismi e le società d'intermediazione comunicano, al termine di ciascun anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo, all'Agenzia delle entrate l'elenco nominativo e gli importi delle transazioni di coloro che hanno effettuato le operazioni di cui al presente comma ».
6 (Tassazione delle plusvalenze da valute virtuali)
1 Ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale delle persone fisiche, alle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 1, comma 500- bis , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, i princìpi generali che regolano le operazioni in valuta estera previsti dall'articolo 67, commi 1, lettera c-ter) , 1- bis e 1- ter, nonché dall'articolo 68, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2 Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3 Il conseguente reddito, se percepito da parte di una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
4 Alle valute virtuali detenute all'estero dalle persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio dello Stato si applica l'imposta sul valore dei prodotti finanziari (IVAFE), istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7 (Tassazione sulle plusvalenze dei titoli di Stato con vita residuale superiore alla metà della scadenza convenuta)
1 All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1.1. Le plusvalenze realizzate dai soggetti di cui al comma 1, derivanti da cessione di obbligazioni e titoli similari, nonché di obbligazioni e di altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, aventi all'atto della vendita vita residuale superiore a dieci anni, sono soggette all'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento ».
8 (Delega al Governo per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni)
1 Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di operare una revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni di cui all'articolo 1, commi da 490 a 500- bis , della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2 I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto, di cui all'articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere del valore della transazione, con un'aliquota non superiore allo 0,0030 per cento, prevedendo una maggiore tassazione per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati; b con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di vendita, di cui all'articolo 1, comma 491- bis, della legge n. 228 del 2012, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo dismesso, con un'aliquota non superiore allo 0,1 per cento, prevedendo una maggiore tassazione per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati, con un'aliquota più elevata sulle transazioni concluse nello stesso giorno ( interday) e progressivamente ridotta per quelle concluse entro una settimana, entro un mese ed entro un anno, con esenzione per quelle concluse oltre un anno; c con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie in derivati, di cui all'articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012: 1 prevedere per i derivati cosiddetti speculativi, quali, tra gli altri, futures , covered warrants , warrants , contratti per differenza - CFD e certificates , la variabilità della tassazione, nella misura massima dello 0,0030 per cento, e comunque differenziata a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto; 2 prevedere per i derivati option , di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e non, comprese quelle di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti forex , stipulati da soggetti sia istituzionali che privati, una tassazione in misura fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto; 3 prevedere per i derivati short selling , allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione nella misura massima dello 0,5 per cento sul valore del contratto; 4 prevedere forme di riduzione d'imposta per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 5 prevedere per i derivati cosiddetti speculativi una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati; d con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, di cui all'articolo 1, comma 500- bis , della legge n. 228 del 2012, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere del valore della transazione, con un'aliquota massima non superiore allo 0,009 per cento; e con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, definire scaglioni di tassazione con un'aliquota non superiore allo 0,1 per cento, crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo; f provvedere, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), alla realizzazione della piattaforma informatica sulle operazioni finanziarie in derivati, aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, nella quale sono riportati, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'identità dei contraenti di tali negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e sono annotati per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati, nonché l'identità dell'intermediario.
3 I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ciascuno schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4 Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5 A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, con cadenza triennale, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, anche al fine di rimodulare le aliquote sulla base del quadro tendenziale macroeconomico.
9 (Fondo per lo sviluppo delle tecnologie innovative da parte di società quotate nei mercati regolamentati)
1 Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie innovative per le società quotate nei mercati regolamentati, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
2 Il Fondo di cui al comma 1 è ulteriormente alimentato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3 Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le iniziative competitive per il raggiungimento di obiettivi tecnologici da parte di società quotate nei mercati regolamentati con una capitalizzazione inferiore a 200 milioni di euro.
4 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo.
10 (Copertura finanziaria)
1 Agli oneri derivanti dall'articolo 9 della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.