Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca
S.148 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca
stato: esame in comm., ultima attività il 12/03/2025. proposto da Sen. Castellone Maria Domenica ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure di selezione.
2. Ai fini della presente legge: a) per « università » si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale; b) per « enti pubblici di ricerca » si intendono gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche agli istituti che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico riconosciuti equipollenti al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 2. (Borse di ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate « borse di ricerca ».
2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6- bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che preveda una procedura di valutazione comparativa secondo princìpi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 6, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo, e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.
6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16- bis , 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.
8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « , nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea » sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: « , per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per i corsi di dottorato di ricerca ».
Art. 3. (Dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »; b) al comma 2, primo periodo, le parole: « , dagli istituti di istruzione universitaria » sono sostituite dalle seguenti: « e dagli istituti di istruzione »;
2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi ».
3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 4 è premesso il seguente: « 3 - ter.1 . Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore: a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale; b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale ».
4. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al primo periodo sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 4. (Ricercatori universitari e professori)
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso tra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) , relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; b) all'articolo 24, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) , relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »; c) all'articolo 24, dopo il comma 5- bis è inserito il seguente: « 5-ter . Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione ».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)
1. Dopo l'articolo 12- bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente: « Art. 12- ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1 . Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). 2 . Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 4 . All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Art. 6. (Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)
1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati di ricerca, nonché ai contratti di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.
2. Il portale di cui al comma 1 è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera b) , numero 3), della presente legge.
3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei princìpi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.
4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. (Norme transitorie e finali)
1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « post lauream » sono inserite le seguenti: « , comprese le borse di ricerca ».
2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativi alle borse di studio post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.