Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e sfiducia
S.149 · titolo ufficiale: Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e sfiducia
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Parrini Dario ed altri, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Modifica dell'articolo 57 della Costituzione)
1 L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base circoscrizionale. Il numero dei senatori eletti direttamente è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Fa parte del Senato un senatore eletto da ogni Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i componenti stessi. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol fa parte del Senato un senatore eletto da ciascuno dei Consigli delle Province autonome. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Consiglio al quale appartengono. Il Senato valuta l'impatto delle politiche pubbliche sui territori ».
2 (Procedimento legislativo)
1 L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 72. – L'esame dei disegni di legge inizia presso la Camera dei deputati. L'esame dei disegni di legge di revisione della Costituzione, dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge in materia elettorale e dei disegni di legge per la concessione di amnistia e indulto inizia presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Il regolamento della Camera dei deputati può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. La Camera dei deputati approva in via definitiva tutti i disegni di legge, esclusi quelli da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune, nonché i disegni di legge di revisione della Costituzione, i disegni di legge costituzionale, i disegni di legge in materia elettorale e i disegni di legge per la concessione di amnistia e indulto che sono approvati paritariamente da ciascuna Camera. Ogni altro disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro quindici giorni, su richiesta di un quarto dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei venti giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento stabilisce il procedimento in sede referente per l'esame, da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato riunite, dei disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune ».
3 (Decreti-legge)
1 L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento in seduta comune. Anche se le Camere sono sciolte, il Parlamento in seduta comune è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni. I decreti hanno contenuto omogeneo e perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento in seduta comune può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».
4 (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e comunicazioni del Presidente del Consiglio sulle riunioni del Consiglio europeo)
1 L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 80. – Il Parlamento in seduta comune autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, illustra al Parlamento in seduta comune la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi formulati dal Parlamento a conclusione delle sue comunicazioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento in seduta comune sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse ».
2 All'articolo 87, ottavo comma, della Costituzione, le parole: « l'autorizzazione delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione del Parlamento in seduta comune ».
5 (Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)
1 L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 81. – Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento in seduta comune approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Il Parlamento in seduta comune approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge approvata dal Parlamento in seduta comune e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale ».
6 (Inchieste parlamentari)
1 All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: « Ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « Il Senato della Repubblica ».
7 (Scioglimento delle Camere)
1 All'articolo 88, primo comma, della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.
8 (Modifica all'articolo 92 della Costituzione)
1 All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri ».
9 (Fiducia al Governo)
1 L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento. Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere o del Parlamento in seduta comune su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. Le dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Parlamento. Essa deve contenere l'indicazione della persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se la mozione di sfiducia è approvata, la persona da essa indicata propone al Presidente della Repubblica la nomina dei Ministri. Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sull'approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione presso una delle Camere o presso il Parlamento in seduta comune. La questione di fiducia motivata non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. In tal caso è convocato il Parlamento in seduta comune, che vota sulla questione di fiducia per appello nominale. Se la questione di fiducia non è approvata, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica ».
10 (Disposizioni finali)
1 All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: « La legge è approvata dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « La legge è approvata dal Parlamento in seduta comune ».
2 All'articolo 126 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentito il Senato della Repubblica ».
3 L'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è abrogato.