Aggregazione bancaria cooperativa
S.136 · titolo ufficiale: Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi
stato: esame in comm., ultima attività il 02/10/2024. proposto da Sen. Turco Mario, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Disposizioni in materia di aggregazione bancaria cooperativa)
1 Al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla sezione II in materia di banche di credito cooperativo sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 33, comma 1- bis , le parole: « L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio » sono sostituite dalle seguenti: « L'adesione a un gruppo bancario cooperativo o a un'aggregazione bancaria cooperativa è condizione per il rilascio »; b all'articolo 35, comma 2, dopo le parole: « nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37- bis » sono inserite le seguenti: « e al ruolo attribuito all'ente gestore ai sensi dell'articolo 37- quater »; c all'articolo 36: 1 il comma 1- bis è sostituito dal seguente: « 1-bis . In caso di recesso o esclusione, previamente autorizzati dalla Banca d'Italia, da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37 -bis , comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni ovvero può deliberare la propria adesione a un'aggregazione bancaria cooperativa ai sensi dell'articolo 37- quater . Nel caso in cui la richiesta di adesione all'aggregazione bancaria cooperativa riceva un diniego da parte della Banca d'Italia, la banca di credito cooperativo resta a tutti gli effetti aderente al proprio gruppo bancario cooperativo originario di appartenenza e mantiene la licenza bancaria individuale. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione »; 2 dopo il comma 1- bis è inserito il seguente: « 1-ter. In caso di recesso o esclusione, previamente autorizzati dalla Banca d'Italia, da un'aggregazione bancaria cooperativa, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37- bis , comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo della sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria adesione a un gruppo bancario cooperativo ovvero la trasformazione in società per azioni. Nel caso in cui la richiesta di adesione al gruppo bancario cooperativo riceva un diniego da parte della Banca d'Italia, la banca di credito cooperativo resta a tutti gli effetti aderente all'aggregazione bancaria cooperativa originaria di appartenenza e mantiene la licenza bancaria individuale. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione »; d all'articolo 37- bis , dopo il comma 1- bis è inserito il seguente: « 1- ter . Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare il modello di aggregazione bancaria cooperativa di cui agli articoli 37- quater e seguenti »; e dopo l'articolo 37- ter sono aggiunti i seguenti: « Art. 37- quater. – (Definizione di aggregazione bancaria cooperativa e obblighi dell'ente gestore) – 1. Si definisce “aggregazione bancaria cooperativa” il complesso strutturato e organizzato di banche di credito cooperativo e di un ente gestore istituito mediante un contratto di adesione e che costituisce un sistema di tutela istituzionale, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'aggregazione bancaria cooperativa ha lo scopo di garantire il raggiungimento delle finalità mutualistiche e dell'operatività territoriale e localistica delle banche di credito cooperativo aderenti nonché la sana e prudente gestione delle stesse e i necessari requisiti di liquidità, solvibilità e funzionalità. Ad essa partecipano: a) le banche di credito cooperativo che, previamente autorizzate dalla Banca d'Italia, hanno sottoscritto il relativo contratto di adesione e recepiscono le conseguenti clausole statutarie; b) un ente gestore, che è una società per azioni in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività bancaria, con patrimonio netto pari ad almeno 500 milioni di euro e il cui capitale è detenuto esclusivamente dalle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa. Può svolgere il ruolo di ente gestore anche una capogruppo di un gruppo bancario cooperativo già costituito e operante. 2. La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad aderire all'aggregazione bancaria cooperativa, valuta in capo alla singola banca di credito cooperativo la sussistenza dei requisiti di sana e prudente gestione. La Banca d'Italia valuta inoltre che in capo all'aggregazione bancaria cooperativa sussista la capacità di garantire i requisiti di liquidità, solvibilità e funzionalità delle singole banche aderenti e dell'ente gestore. 3. Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 2 per l'adesione a un'aggregazione bancaria cooperativa, la banca di credito cooperativo comunica alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo al quale aderisce e alla Banca d'Italia il recesso dal contratto di coesione sottoscritto. Il recesso opera di diritto all'atto del ricevimento della relativa comunicazione e la banca di credito cooperativo resta obbligata verso il precedente sistema di garanzia per i successivi dieci anni. 4. Il contratto di adesione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e previa autorizzazione della Banca d'Italia, stabilisce i compiti dell'ente gestore in tema di indirizzo, di controllo e classificazione dei rischi nonché di interventi preventivi, ispirati al principio di proporzionalità, sull'operatività delle singole banche di credito cooperativo per limitare i rischi di liquidità e di solvibilità. 5. L'ente gestore è tenuto a: a) garantire il raggiungimento delle finalità mutualistiche e del carattere localistico dell'operatività delle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale; b) salvaguardare la liquidità, la solvibilità e la corretta funzionalità delle banche di credito cooperativo aderenti e del relativo sistema di tutela istituzionale; c) pianificare e applicare metodologie di controllo per valutare, con criteri chiari e standardizzati, i rischi sul capitale e sulla liquidità, allo scopo di definire le necessarie misure di sostegno per le banche aderenti; d) classificare e ripartire in categorie le banche aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa sulla base della situazione di rischio ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c) , del regolamento (UE) n. 575/2013, definendo le modalità di contribuzione al fondo di garanzia istituzionale; e) dotarsi di un sistema informativo idoneo a esercitare le proprie funzioni, anche di controllo interno sulle singole banche di credito cooperativo comprese nell'aggregazione, ricorrendo all'esternalizzazione laddove necessario o da queste richiesto; f) assicurare che tutte le banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa adottino il medesimo sistema informativo, uniformandolo ed esercitando ogni opportuno potere di indirizzo e di pianificazione dei relativi interventi di migrazione; g) dotarsi di un impianto organizzativo in grado di monitorare la situazione di ciascuna banca di credito cooperativo aderente e supportarla anche con attività di consulenza, pareri e intervento preventivo, nonché con attività di controllo, al fine di prevenire rischi di liquidità e di solvibilità, nonché di sostegno finanziario del sistema di garanzia istituzionale; h) fornire adeguate risorse finanziarie a sostegno delle banche di credito cooperativo aderenti che si trovino a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità ovvero di solvibilità, regolamentando le conseguenti contribuzioni; i) formulare linee guida di indirizzo, raccomandazioni e pareri relativamente alle politiche di gestione, agli assetti di governo societario, al modello organizzativo, alle procedure operative, alle politiche di raccolta del risparmio, di impiego e di investimento, stabilendo anche vincoli di operatività per limitare preventivamente rischi di liquidità e di insolvenza; l) condividere piani di risanamento o di ristrutturazione dei debiti e politiche di cessione dei crediti non performing, fornendo linee guida anche per le relative attività; m) verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle singole banche di credito cooperativo nonché esercitare poteri di intervento sulla composizione degli organi di amministrazione, controllo e direzione proporzionati alla rischiosità della singola banca aderente, incluso il potere di nominarne e revocarne uno o più componenti oppure opporsi alla nomina degli stessi, fino alla concorrenza della maggioranza; n) esercitare i poteri e le funzioni di cui alle lettere g), h), i), l) e m), secondo princìpi di proporzionalità corrispondenti al grado di rischio di ciascuna banca di credito cooperativo aderente, con l'obiettivo di garantirne la liquidità e solvibilità; o) applicare nei confronti delle banche di credito cooperativo aderenti le sanzioni previste dall'accordo di adesione, graduate in funzione della gravità delle violazioni e delle inosservanze previste dallo stesso accordo e dalle lettere g) e h) del presente comma; p) organizzare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, le esternalizzazioni di funzioni aziendali essenziali delle singole banche di credito cooperativo aderenti, disciplinandone le relative modalità e garantendone l'uniformità, l'integrità e la continuità, nonché la relativa retrocessione di tali funzioni; q) esprimere parere vincolante e motivato sulle fusioni, sulle scissioni, sulla distribuzione e sull'ampliamento della rete territoriale e sulle altre decisioni di rilievo strategico nonché ogni altra operazione di rilievo che possa procurare rischi alla liquidità e alla solvibilità complessiva delle banche di credito cooperativo aderenti. 6. La Banca d'Italia, al fine di garantire la liquidità e la solvibilità delle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa, nonché la sana e prudente gestione del sistema di tutela istituzionale della stessa aggregazione, emana disposizioni di attuazione del presente articolo e del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 37- quinquies . Art. 37- quinquies. – (Disposizioni inerenti al procedimento autorizzativo dell'aggregazione bancaria cooperativa) – 1. La società per azioni o la capogruppo di un gruppo bancario già costituita e operante, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37- quater , comma 1, lettera b) , candidata al ruolo di ente gestore di un'aggregazione bancaria cooperativa, raccoglie preventivamente la dichiarazione di almeno due banche di credito cooperativo che intendono aderire alla costituenda aggregazione bancaria cooperativa. Successivamente può presentare la relativa istanza preventiva alla Banca d'Italia allegando l'elenco delle banche di credito cooperativo di cui al precedente periodo, il modello di contratto di adesione, la bozza dello statuto dell'ente gestore, il verbale dell'assemblea straordinaria approvato con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nonché le clausole statutarie che dovranno adottare le singole banche di credito cooperativo aderenti. 2 . La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, verifica la corrispondenza alle disposizioni contenute nell'articolo 37- quater , la conformità del contratto di adesione ai requisiti previsti dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'adeguatezza delle strutture organizzative delle banche di credito cooperative aderenti, il rispetto dei requisiti di solvibilità e liquidità dell'intera aggregazione bancaria cooperativa, la strategia industriale, nonché l'esistenza di presidi di gestione del rischio bancario idonei a garantire la sana e prudente gestione. 3 . La Banca d'Italia, analizzati i requisiti patrimoniali, reddituali e di funzionalità delle banche di credito cooperativo aderenti, verifica in particolare che l'aggregazione bancaria cooperativa, quale sistema di tutela istituzionale, sia in grado di offrire un sostegno sufficiente qualora una banca aderente si trovi a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità ovvero di solvibilità. La Banca d'Italia verifica inoltre che: a) la struttura proprietaria di ciascuna banca aderente non comporti impedimenti alla trasferibilità dei fondi propri o al rimborso di passività; b) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra banche aderenti assicuri trasferimenti rapidi dei fondi propri e che detti trasferimenti ovvero il rimborso di passività non possano essere pregiudicati da eventuali precedenti difficoltà gestionali ovvero da pregressi problemi di governo societario in capo alle banche aderenti; c) nessuna parte terza, con ciò intendendosi soggetti distinti dall'impresa madre, filiazioni, componenti di organi decisionali o azionisti di una o più banche aderenti al sistema di tutela istituzionale, abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività in seno al sistema di tutela istituzionale; d) le previsioni statutarie delle banche di credito cooperativo aderenti, nonché eventuali patti parasociali ovvero altri accordi noti, non contengano disposizioni suscettibili di ostacolare la controparte nel trasferimento dei fondi propri o nel rimborso di passività. 4 . La Banca d'Italia, effettuate le verifiche di conformità e congruità di cui al comma 2, rilascia l'autorizzazione alla società per azioni o alla capogruppo di un gruppo bancario cooperativo già costituita e operante a costituire l'aggregazione bancaria e assumerne il ruolo di ente gestore. Valutata positivamente la sussistenza in capo alle singole banche di credito cooperativo dei requisiti di cui al comma 3, la Banca d'Italia ne autorizza l'adesione all'aggregazione bancaria cooperativa e l'adeguamento degli statuti, adottando le clausole statutarie di cui al comma 1. Il rilascio della predetta autorizzazione costituisce causa legittima di recesso dal contratto di coesione di cui all'articolo 37- bis , comma 3, a suo tempo sottoscritto fra la singola banca e la capogruppo. Tale causa di risoluzione opera anche nei confronti della capogruppo nell'ipotesi di trasformazione del gruppo bancario cooperativo in aggregazione bancaria cooperativa. 5. Presso la Banca d'Italia è istituito l'albo delle aggregazioni bancarie cooperative. La Banca d'Italia regolamenta il funzionamento dell'albo. 6 . A seguito della sottoscrizione dei singoli contratti di adesione con le banche di credito cooperativo aderenti, l'ente gestore trasmette detti contratti alla Banca d'Italia, la quale provvede alla relativa iscrizione nell'albo di cui al comma 5. Art. 37- sexies. – (Disciplina del funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa e modalità di misurazione e gestione dei rischi) – 1 . Al fine di fornire adeguate risorse finanziarie a sostegno delle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa che si trovino a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità ovvero di solvibilità, l'ente gestore istituisce un fondo, individuando per esso una soglia minima adeguata, allo scopo di assicurare che il sistema di tutela istituzionale detenga sempre sufficienti risorse prontamente disponibili per sostenere le banche aderenti in caso di gravi problemi di liquidità ovvero di solvibilità. Le risorse finanziarie del fondo di cui al periodo precedente sono investite in sole attività liquide e sicure, liquidabili in ogni momento. 2 . Le banche di credito cooperativo aderenti a sistemi di tutela istituzionale sono tenute a fornire all'ente gestore, a intervalli regolari, precisi e corretti dati aggiornati circa la propria situazione di rischio, incluse le informazioni in merito ai fondi propri detenuti. 3 . Al fine di classificare e ripartire in categorie le banche aderenti, l'ente gestore è tenuto a condurre, a intervalli regolari, prove di stress per quantificare, con criteri chiari e standardizzati, i rischi sul piano del capitale e della liquidità, allo scopo di definire le potenziali necessarie misure di sostegno per le banche aderenti. L'ente gestore classifica e ripartisce in categorie le banche aderenti sulla base della situazione di rischio ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c) , del regolamento (UE) n. 575/2013. 4 . Gli esiti delle verifiche di cui al comma 3 sono sintetizzati dall'ente gestore in un rapporto trasmesso in tempi brevi, dopo il loro completamento, agli organi decisionali competenti dell'ente gestore e alle banche aderenti. 5. Allo scopo di disincentivare eventuali forme di azzardo finanziario, il contributo delle banche aderenti al fondo di cui al comma 1 è commisurato al rispettivo grado di rischio classificato dall'ente gestore ai sensi del comma 3. 6. Le banche aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori, si uniformano alle seguenti condotte: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi delineati e condivisi con l'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano i piani di cui alla lettera a) all'ente gestore; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo. 7. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità dell'aggregazione bancaria cooperativa, nonché di favorire economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi ai quali debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo, e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. 8 . Le fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze e le altre decisioni di rilievo strategico sono preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione. 9 . L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse e della normativa antiriciclaggio. 10 . L'ente gestore dell'aggregazione bancaria cooperativa redige e pubblica annualmente, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera e) , del regolamento (UE) n. 575/2013, una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente l'aggregazione bancaria cooperativa nel suo complesso, ovvero una relazione che comprenda lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente l'aggregazione bancaria cooperativa nel suo complesso, ovvero un calcolo aggregato esteso ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera a) , punto iv), del richiamato regolamento (UE) n. 575/2013, previa verifica da parte di un revisore esterno con particolare riguardo all'eliminazione, da detto calcolo, del computo multiplo di elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, nonché di ogni costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra soggetti aderenti alla medesima aggregazione bancaria cooperativa. Sono inclusi nel perimetro della relazione di cui al primo periodo tutte le banche aderenti all'aggregazione, le loro filiazioni, nonché qualsiasi struttura intermediaria, le società di partecipazione e l'ente gestore medesimo. 11 . La relazione di cui al comma 10 deve essere sottoposta a revisione esterna indipendente in base al sistema contabile o, se del caso, al metodo di aggregazione pertinente. Il revisore esterno deve formulare un parere. Qualora, ai sensi del comma 10, sia redatta una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato e il conto economico aggregato, il revisore esterno, responsabile della verifica del calcolo aggregato esteso eventualmente utilizzato, attesta che il metodo di aggregazione assicuri l'eliminazione di tutte le esposizioni esistenti tra le società dell'aggregazione bancaria cooperativa, che il computo multiplo degli elementi ammissibili ai fini del calcolo dei fondi propri, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale siano stati eliminati e che nessun'altra operazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale abbia comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello di calcolo aggregato. 12 . Le aggregazioni bancarie cooperative che redigono il bilancio dell'aggregazione secondo gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria – IFRS devono utilizzare gli schemi per le segnalazioni contabili FINREP. In tutti gli altri casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, le aggregazioni bancarie cooperative effettuano le segnalazioni utilizzando i punti di dati FINREP a fini di vigilanza di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015. 13 . La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai poteri d'indirizzo riconosciuti in capo all'ente gestore e agli obblighi di comunicazione da parte delle banche aderenti in ordine a decisioni di rilievo strategico. 14 . Nel caso in cui le banche aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa ovvero l'ente gestore non si conformino alle prescrizioni di cui al presente articolo, facendo sorgere una responsabilità amministrativa ovvero patrimoniale per condotta commissiva ovvero omissiva posta in essere nell'interesse o a vantaggio delle banche aderenti ovvero dell'ente gestore da parte di soggetti qualificati apicali ovvero ad essi sottoposti, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e possono essere adottate le misure cautelari previste dal medesimo decreto. Art. 37- septies. – (Disposizioni attuative dell'aggregazione bancaria cooperativa) – 1 . Le modifiche agli statuti delle singole banche di credito cooperativo conseguenti all'adesione all'aggregazione bancaria cooperativa di cui all'articolo 37- quater, comma 1, lettera a) , non costituiscono legittima causa di recesso da parte dei loro soci. 2 . L'esercizio del recesso dal contratto di coesione di cui all'articolo 37- bis , comma 3, lettera d) , finalizzato all'adesione alla aggregazione bancaria cooperativa è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 37- quinques, comma 4. Gli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca recedente e alle altre banche che rimangono nel gruppo relativamente alle passività garantite esistenti al momento del recesso restano efficaci per un periodo di dieci anni a partire dal momento del recesso. 3. Le banche di credito cooperativo che hanno esercitato il diritto di recesso dal contratto di coesione e la stessa capogruppo, in caso di ente gestore dell'aggregazione bancaria cooperativa, sottoscrivono il relativo contratto di adesione di cui all'articolo 37 -quater entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37- bis , comma 7 ».
2 (Ulteriori disposizioni di coordinamento in materia di aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale)
1 All'articolo 150- ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a al comma 4- bis , primo periodo, dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente » sono aggiunte le seguenti: « o dall'ente gestore dell'aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37- bis , comma 1- ter , cui aderisce l'emittente »; b al comma 4- bis , secondo periodo, dopo le parole: « della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso » sono inserite le seguenti: « o dell'aggregazione bancaria cooperativa »; c al comma 4- ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È compito della Banca d'Italia autorizzare l'emissione disciplinando i relativi diritti di partecipazione alle assemblee, il diritto di voto, nonché il diritto di recesso ».
3 (Istituzione del Fondo di garanzia per la transizione al modello di tutela istituzionale dell'aggregazione bancaria cooperativa)
1 Al fine di favorire le aggregazioni bancarie cooperative, quale modello organizzativo di tutela istituzionale delle banche di credito cooperativo, è istituito presso la Banca d'Italia un « Fondo di garanzia per la transizione al modello di tutela istituzionale dell'aggregazione bancaria cooperativa », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, al quale, previa verifica dell'indicatore dell'utile netto per azione e valutate la liquidità, la solvibilità patrimoniale e l'incidenza delle garanzie reali rispetto ai crediti deteriorati netti, possono accedere le banche di credito cooperativo qualora intendano esercitare il diniego dell'adesione e il recesso dai relativi contratti di coesione di cui all'articolo 37- bis , comma 3, lettera d) , del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di aderire al modello dell'aggregazione bancaria cooperativa. Il Fondo di garanzia di cui al precedente periodo è alimentato da contributi ordinari ovvero, ove insufficienti, straordinari, obbligatoriamente versati dai gruppi bancari cooperativi e dalle aggregazioni bancarie cooperative ai quali risultino aderenti banche di credito cooperativo aventi sede legale in Italia e costituisce un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che ad esso abbia contribuito, rispondendo esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle sue funzioni e non essendo ammesse, sul Fondo, azioni di creditori della Banca d'Italia ovvero nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dei soggetti che abbiano versato risorse raccolte nel Fondo ovvero nell'interesse degli stessi.
2 Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni patrimoniali per l'accesso al Fondo di garanzia di cui al comma 1, i meccanismi di calcolo dei contributi ordinari ovvero straordinari di cui al comma 1, nonché dei contributi speciali di solidarietà per la transizione alle aggregazioni bancarie cooperative di cui al comma 3, le relative modalità di verifica e le procedure operative del Fondo medesimo, nonché le cause di decadenza e di revoca dai benefici e le modalità di restituzione di eventuali vantaggi indebitamente fruiti.
3 Allo scopo di assicurare la piena solidarietà fra gli operatori del settore, la Banca d'Italia, nell'individuare le quote di contributi ordinari ovvero straordinari che i gruppi bancari cooperativi e le aggregazioni bancarie cooperative ai quali risultino aderenti banche di credito cooperativo aventi sede legale in Italia devono obbligatoriamente versare al Fondo, definisce e disciplina le modalità per il versamento di contributi speciali di solidarietà per la transizione alle aggregazioni bancarie cooperative, aventi durata quinquennale, parametrati al profilo di rischio e da calcolare tenendo conto anche delle diverse fasi del ciclo economico e del possibile impatto prociclico. I contributi speciali di solidarietà per la transizione alle aggregazioni bancarie cooperative di cui al primo periodo, secondo le modalità e le proporzioni definite dalla Banca d'Italia, sono obbligatoriamente versati dai gruppi bancari cooperativi dei quali facciano parte banche di credito cooperativo che intendano esercitare il diniego dell'adesione e il recesso dai contratti di coesione di cui all'articolo 37- bis , comma 3, lettera d) , del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al fine di aderire ad un'aggregazione bancaria quale sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4 L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto.
5 Il Fondo opera in piena autonomia decisionale. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.