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Disposizioni in materia di enfiteusi e livello

S.137 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di enfiteusi e livello

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/03/2023. proposto da Sen. Turco Mario, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

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1 Decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile, l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione ai sensi dell'articolo 2643, numero 7), del codice civile, da notificare al concedente.

2 In caso di irreperibilità del concedente la notifica è effettuata per pubblici proclami con le modalità di cui all'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

3 Nei casi di cui al comma 1, il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni. In tal caso deve comunque essere effettuata anche la trascrizione di cui all'articolo 2643, numero 7), del codice civile, nei confronti del concedente.

4 In caso di affrancazione ai sensi del presente articolo, al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione. Detto credito deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla notifica.

5 Nei casi di affrancazione unilaterale di cui al presente articolo, il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile.

6 Per l'affrancazione di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138.

scheda ufficiale sul sito del Senato