Modifica all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori
S.156 · titolo ufficiale: Modifica all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 31/01/2023. proposto da Sen. Damiani Dario, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
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1 All'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con cui, fermo restando quanto previsto ai commi da 494 a 502- ter del presente articolo, possono inviare la domanda di indennizzo anche i risparmiatori, come definiti al comma 494, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 che non siano state poste in liquidazione coatta amministrativa, il cui valore risulti azzerato in ragione di numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi di cui al periodo precedente sono erogati dalla Commissione tecnica a valere sulle risorse eventualmente disponibili nella dotazione del FIR, alla cui quantificazione si provvede con il medesimo decreto di cui al periodo precedente ».
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1 Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.