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Insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole

S.158 · titolo ufficiale: Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

stato: esame in comm., ultima attività il 29/03/2023. proposto da Sen. Damiani Dario, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Definizione)

1 Ai fini della presente legge, per « educazione economica e finanziaria » si intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata e oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate.

2 Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'ambito dello sviluppo e della diffusione dell'educazione economica e finanziaria.

2 (Insegnamento curricolare di educazione economica e finanziaria)

1 Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione nelle scuole primarie e secondarie è istituito l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore.

2 Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico delle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui al comma 1.

3 (Protocolli di intesa tra Stato e regioni in materia di educazione economica e finanziaria)

1 Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, concorrendo, ove possibile, all'elaborazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, anche su base territoriale, nonché alla eventuale spesa derivante dall'insegnamento curricolare, di cui all'articolo 2, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

4 (Clausola di invarianza finanziaria)

1 Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5 (Entrata in vigore)

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato