Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno
S.159 · titolo ufficiale: Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 17/01/2023. proposto da Sen. Paroli Adriano, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
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1 Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel Green Deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.
2 Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: a alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità a idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto della merce e delle persone con veicoli a cella a combustibile; b al finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi con l'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni e legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella a ll' idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario per la mobilità a idrogeno.
3 Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale sono esentati, per un periodo di esercizio di venti anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali la trasmissione, la distribuzione e la misura dell'energia del sistema elettrico nazionale.
4 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5 All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.