Delega al Governo per l'adozione di misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili
S.164 · titolo ufficiale: Delega al Governo per l'adozione di misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 23/11/2022. proposto da Sen. Gasparri Maurizio, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Finalità)
1 La presente legge, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, è volta alla contrattualizzazione a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, al fine di rimuoverli definitivamente dal bacino storico nazionale, anche attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale con le regioni e le autonomie locali.
2 (Ambito di applicazione)
1 Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
3 (Delega al Governo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)
1 Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a attivare una ricognizione del numero dei lavoratori residuati nel bacino storico nazionale presso ogni regione di appartenenza; b effettuare la ricognizione degli enti utilizzatori e promotori di progetti per l'impiego di LSU operanti nei territori regionali; c prevedere la collocazione dei lavoratori presso gli enti di appartenenza, anche attraverso il trasferimento presso altri enti non promotori di progetti per l'impiego di LSU con distanza dalla residenza dei medesimi non superiore a trenta chilometri; d realizzare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, in deroga ai vincoli in materia di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni; e ricorrere alla mobilità per i lavoratori, presso tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla completa rimozione dal bacino storico nazionale; f stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, per un impegno settimanale non inferiore a trenta ore; g agevolare la contrattualizzazione anche attraverso l'ausilio delle risorse proprie delle regioni, delle amministrazioni locali, singolarmente ovvero in cooperazione con altre amministrazioni.
2 I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy , previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati anche in mancanza dei pareri.
4 (Copertura finanziaria)
1 I finanziamenti degli interventi di cui all'articolo 3 sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di seguito denominato « fondo ».
2 Le risorse del fondo, destinate per le annualità 2022 e 2023 alle attività di lavori socialmente utili, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 2.
3 Al fondo sono altresì destinate le risorse di provenienza europea, regionale e locale afferenti al Fondo per l'occupazione.
5 (Entrata in vigore)
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.