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Disposizioni in materia di legittima difesa

S.167 · titolo ufficiale: Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa

stato: esame in comm., ultima attività il 07/10/2026. proposto da Sen. Gasparri Maurizio, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1

1 All'articolo 165 del codice penale, il sesto comma è sostituito dal seguente: « Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 624- bis e 628, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa ».

2

1 All'articolo 115- bis , comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « commi secondo, terzo e quarto, », ovunque ricorrono, sono soppresse.

3

1 All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

scheda ufficiale sul sito del Senato