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Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo

S.168 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 14/11/2022. proposto da Sen. Gasparri Maurizio, presentato il 13/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

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1 Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 1: 1 al comma 3, alinea, le parole: « la coltura della canapa finalizzata » sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »; 2 al comma 3, lettera b) , dopo le parole: « consumo finale » sono inserite le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge, »; 3 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis . Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze, per usi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 2 e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo »; b all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Sono vietati la vendita e l'utilizzo delle infiorescenze della canapa per uso umano »; c all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3 »; d all'articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis . A tutela dei consumatori, la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non può essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 2 né può essere associata a messaggi ambigui, tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis, diverse da quella disciplinata dalla presente legge ».

scheda ufficiale sul sito del Senato