Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere, di istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato
S.169 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere, di istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 01/12/2022. proposto da Sen. Gasparri Maurizio, presentato il 13/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Istituzione dell'Albo delle associazioni contro la violenza sessuale e di genere)
1 È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo delle associazioni contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato « ADA ».
2 L'ADA è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità.
2 (Requisiti)
1 Possono essere iscritte all'ADA le associazioni senza fini di lucro, costituite per atto pubblico, che abbiano nel loro statuto la finalità di tutela delle persone dalla violenza sessuale e di genere.
3 (Iscrizione)
1 Al fine dell'iscrizione all'ADA le associazioni di cui all'articolo 2 presentano al Dipartimento per le pari opportunità apposita istanza, nella quale sono riportati: a il nominativo e le generalità del rappresentante legale; b l'autocertificazione da parte del rappresentante legale e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'associazione di non aver riportato sentenze o decreti di condanna penale o sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver assunto la qualità di indagato o imputato in procedimenti penali pendenti per reati di violenza contro la persona; c il numero degli iscritti; d l'indirizzo e la sede legale; e il recapito telefonico; f lo statuto; g l'impegno a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f) entro un termine di tre mesi dall'avvenuta variazione stessa; h la disponibilità a collaborare con le regioni, i comuni e le aziende sanitarie per la promozione delle iniziative di informazione e di prevenzione per una cultura contro la violenza sessuale e di genere, nonché al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica.
2 Il Dipartimento per le pari opportunità comunica, con provvedimento espresso alle associazioni interessate, l'accoglimento o il respingimento dell'istanza di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento. Decorso il termine l'istanza si intende comunque respinta.
3 Il termine di cui al comma 2 resta sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni in caso di necessaria integrazione documentale, che può essere richiesta una sola volta.
4 (Nucleo di valutazione)
1 Le associazioni iscritte all'ADA sono soggette al controllo sulla moralità da parte del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Comitato tecnico di supporto alla Cabina di regia nazionale presso il Dipartimento delle pari opportunità, istituito con decreto del sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità del 25 ottobre 2018.
2 Il Dipartimento per le pari opportunità con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina: a l'organizzazione del Nucleo di valutazione; b i rapporti del Nucleo di valutazione con l'Autorità nazionale anticorruzione; c la periodicità della verifica dei requisiti in capo alle associazioni iscritte all'ADA; d l'attività delle associazioni iscritte all'ADA.
5 (Cancellazione)
1 Le associazioni sono cancellate dall'ADA in caso di perdita dei requisiti richiesti.
6 (Rete)
1 Le associazioni iscritte all'ADA costituiscono, tramite accordi con le aziende sanitarie, i consultori e i centri di accoglienza, da comunicare al Comitato tecnico di supporto di cui all'articolo 4, una rete operante nel territorio nazionale, capace di monitorare costantemente il territorio di riferimento in ordine agli episodi di violenza sessuale e di genere.
2 Le associazioni redigono una relazione con riguardo ai dati assunti nell'ambito dell'attività di cui al comma 1 e la comunicano al Comitato tecnico di supporto di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre di ogni anno.
7 (Istituzione della figura di operatore specializzato contro la violenza sessuale e di genere)
1 È istituita la figura dell'operatore specializzato contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato « OSCV ».
2 L'OSCV fornisce adeguata assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, certificata dai servizi sociali, dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5- bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, durante lo svolgimento del giudizio, in ogni grado e fase del processo, nonché per le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.
8 (Contesto operativo e formazione)
1 L'OSCV presta la propria attività in regime di dipendenza o di volontariato presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, organizzazioni di volontariato, case rifugio e centri anti-violenza.
2 Per la formazione dell'OSCV, il Ministro dell'università e della ricerca promuove l'istituzione di appositi corsi postuniversitari al fine di fornire agli stessi le informazioni e le conoscenze necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, comma 2.
9 (Condizioni per l'ammissione)
1 L'assistenza di cui all'articolo 7, comma 2, è gratuita indipendentemente dal reddito della vittima per il primo anno.
2 L'assistenza è gratuita dopo il periodo di cui al comma 1 per le vittime titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.
3 Non concorrono alla determinazione del reddito i redditi conseguiti nel periodo di riferimento dal coniuge o da altro familiare convivente.
4 Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
5 I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza accedono all'assistenza gratuita.
10 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
1 I limiti di reddito di cui all'articolo 9 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Dipartimento per le pari opportunità, di concerto con il Ministero della salute, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
11 (Modalità di accesso all'assistenza)
1 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso all'assistenza fornita dall'OSCV.
12 (Istituzione dell'elenco degli operatori specializzati contro la violenza sessuale e di genere)
1 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano istituisce un registro pubblico degli OSCV, i cui dati sono trasmessi al Ministero della salute e confluiscono in un apposito elenco pubblico nazionale.
2 L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 è gratuita e obbligatoria per tutti gli OSCV che siano in possesso dei seguenti requisiti: a abbiano superato il corso di formazione di cui all'articolo 8; b non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
3 È cancellato dai registri di cui al comma 1 l'operatore per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4 L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità ed è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.
13 (Onorario e spese dell'OSCV)
1 L'onorario e le spese spettanti all'OSCV sono liquidati dal Dipartimento per le pari opportunità con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori al valore medio delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale.
14 (Opposizione al decreto di pagamento)
1 Avverso il decreto di pagamento del compenso è ammesso ricorso in opposizione.
15 (Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1 L'OSCV non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente legge.
2 Ogni patto contrario è nullo.
3 La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
16 (Recupero delle somme da parte dello Stato)
1 Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.