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Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età

S.217 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 23/11/2022. proposto da Sen. Floridia Barbara, presentato il 25/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età)

1 Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a al comma 1, le parole: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti » e dopo le parole: « neonato residente » sono inserite le seguenti: « , di ogni cittadino residente deceduto di età inferiore a cinquanta anni »; b dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: « 3 - bis . L'adempimento di porre a dimora un albero ai sensi del comma 1 costituisce criterio di primalità nell'attribuzione e nella ripartizione delle somme previste a valere sul Fondo rotativo, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine, il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede all'elaborazione di linee di indirizzo per la fissazione di criteri specifici di ripartizione ».

2 (Modifica all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1 All'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1 - bis . La tipologia delle essenze scelte deve considerare solo ed esclusivamente le specie autoctone del relativo territorio, a tutela dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservando la biodiversità ».

3 (Obbligo per i comuni di eseguire la messa a dimore degli alberi nelle zone urbane)

1 All'articolo 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è premesso il seguente periodo: « I comuni provvedono a eseguire la messa a dimora delle piante in zone urbane, privilegiando quelle particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi ».

4 (Modifiche all'articolo 3- bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di bilancio arboreo)

1 All'articolo 3- bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a al comma 2, dopo le parole: « il numero degli alberi piantati » sono inserite le seguenti: « e di quelli abbattuti, tagliati o sradicati » e dopo le parole: « del mandato stesso, » sono inserite le seguenti « indicando il luogo di piantumazione e la ragione dell'intervento eseguito e »; b dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: « 2-bis . Il bilancio arboreo di cui al comma 2 del presente articolo è pubblicato, entro il 30 maggio di ogni anno, nel sito internet istituzionale dell'amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Informazioni ambientali”, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I relativi dati confluiscono su una piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sono resi disponibili in formato dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter) , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

5 (Poteri sostitutivi)

1 Dopo l'articolo 3- bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è inserito il seguente: « Art. 3- ter. – 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di inadempienza degli stessi, il prefetto, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di piantumazione degli alberi ai sensi dell'articolo 1 e di pubblicazione del bilancio arboreo di cui all'articolo 3- bis , interviene disponendo le misure adeguate ».

6 (Modifica al titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1 Al titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , cittadino deceduto di età inferiore a cinquanta anni e minore adottato ».

scheda ufficiale sul sito del Senato