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Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna

S.242 · titolo ufficiale: Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 06/03/2023. proposto da Sen. La Pietra Patrizio Giacomo ed altri, presentato il 26/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 Le disposizioni della presente legge sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna, a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche.

2 (Istituzione delle zone franche montane)

1 Ai fini di cui all'articolo 1 sono istituite le zone franche montane (ZFM), all'interno delle quali le imprese usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

2 Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

3 I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPESS con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

4 Il CIPESS provvede, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy , al finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

5 Le regioni individuano con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPESS, le ZFM i cui comuni insistono nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri: a numero dei residenti; b altitudine; c rischio di desertificazione economica e commerciale; d calo demografico nell'ultimo trentennio.

6 Delle ZFM possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

3 (Agevolazioni fiscali)

1 Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFM usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

2 Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima ZFM.

3 Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.

4 (Incentivi per l'insediamento nelle ZFM)

1 Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

2 Gli incentivi di cui al comma 1 consistono in: a una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità; b un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

5 (Esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica nelle ZFM)

1 I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFM sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

scheda ufficiale sul sito del Senato