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Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive

S.254 · titolo ufficiale: Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 07/02/2023. proposto da Sen. Sbrollini Daniela, presentato il 27/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 La Repubblica riconosce lo sport come importante fattore per lo sviluppo umano, come efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale nonché come strumento di partecipazione, di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva.

2 Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell'identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i princìpi dettati dalla Carta olimpica, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dei princìpi etici fondamentali universali.

3 La presente legge reca disposizioni per tutelare i professionisti che intendono spendere le proprie competenze per proporre, valutare e organizzare le attività motorie e sportive nelle strutture pubbliche e private.

4 Lo Stato impedisce l'abuso politico o commerciale dello sport e degli atleti e agevola le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano.

2 (Istituzione della figura professionale dell'educatore motorio-sportivo)

1 È istituita la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo.

2 Al professionista educatore motorio-sportivo spettano i compiti di conduzione e di valutazione delle attività motorie, sportive e di fitness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo o sportivo, anche per la promozione della salute nella comunità, nonché le attività di allenamento e di preparazione fisica e atletica relative allo sport dilettantistico e professionistico.

3 Il professionista educatore motorio-sportivo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex Istituti superiori di educazione fisica ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia.

3 (Istituzione della figura professionale del manager dello sport)

1 È istituita la figura professionale del manager dello sport.

2 Al professionista manager dello sport spettano i compiti di: a organizzazione e gestione delle attività sportive e delle attività motorie, gestione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e delle associazioni sportive; b conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute; c verifica di qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi, nonché gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell'ambito delle attività motorie e sportive.

3 Il professionista manager dello sport deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe LM-47 delle lauree magistrali in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie o di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero di un titolo di master universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport.

4 (Associazioni professionali riconosciute)

1 I soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possono costituire una o più associazioni professionali con le seguenti caratteristiche: a ciascuna associazione ha natura di diritto privato, non ha finalità di lucro, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; b la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza; c ciascuna associazione è iscritta nell'apposito registro delle associazioni professionali riconosciute istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle imprese e del made in Italy ; d gli organi e i compiti di ciascuna associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia; e lo statuto e le clausole associative garantiscono la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza e la costante verifica dell'effettiva applicazione di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dalla stessa associazione, le idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e in particolare i livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali, nonché la costante verifica della professionalità per gli iscritti con opportune iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento professionali; f l'iscrizione all'associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione; g l'associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli stessi iscritti, su loro richiesta, un attestato relativo alla qualificazione professionale e tecnico-scientifica conseguita, assicurando che tali attestati siano redatti e rilasciati in base a verifiche di carattere oggettivo e a dati certi, in possesso della medesima associazione, concernenti la professionalità e le specializzazioni; h ciascuna associazione è di norma articolata su base regionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.

5 (Istituzione della figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria)

1 Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione e del merito, la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

2 L'attività promossa dal docente di educazione fisica e sportiva è finalizzata a: a favorire l'integrazione dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito del curricolo della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnate di classe e non sostituendosi totalmente ad esso; b proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi; c promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva; d esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione; e operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità; f offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco-sport a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.

3 Per l'esercizio della professione di docente di educazione fisica e sportiva è necessario essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex Istituti superiori di educazione fisica ovvero di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia. Il personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, con l'eventuale collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4 L'organico del personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è costituito nella misura di un docente ogni undici classi con un monte ore pari a ventidue ore settimanali più due di programmazione da articolare in attività di: a insegnamento frontale; b organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole; c partecipazione ai consigli di classe; d partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica; e valutazione degli alunni.

5 Lo stato giuridico ed economico del docente di educazione fisica e sportiva è il medesimo dei docenti di scuola primaria.

6 Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare le linee guida nazionali sull'organizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

6 (Rapporto tra amministrazioni pubbliche e istituzioni sportive per la pratica di specifiche discipline sportive)

1 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività sportiva nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per migranti nonché negli istituti penitenziari maschili e femminili.

2 Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3 L'individuazione delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei princìpi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutare in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutare anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4 Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti internet gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione « Amministrazione trasparente », con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5 Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative degli operatori, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

7 (Istituzione della Giornata nazionale della cultura sportiva contro la violenza)

1 È istituita la Giornata nazionale della cultura sportiva contro la violenza a ricordo delle tragedie avvenute in ambito di manifestazioni ed eventi sportivi, che si celebra il 29 maggio di ogni anno. In tale Giornata le amministrazioni pubbliche, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e gli atleti vincitori di medaglie olimpiche, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore sportivo e con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si impegnano a organizzare iniziative volte a promuovere la cultura sportiva, che si basa sulla socialità, sul rispetto dell'avversario, sulla sana competizione e sul rifiuto del razzismo.

8 (Sostegno al percorso sportivo di alto livello per gli studenti atleti)

1 Lo Stato riconosce e tutela i giovani sportivi che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo di alto livello e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali.

2 Allo studente atleta, iscritto presso una Federazione sportiva nazionale, che intenda e abbia i requisiti per partecipare a una competizione sportiva nazionale o internazionale è concessa, in seguito a richiesta scritta, una parziale esenzione dall'obbligo di frequenza scolastica. In caso di studente atleta minorenne la richiesta deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o, solo in caso di impossibilità di questi, da un soggetto maggiorenne a cui il minore è affidato.

3 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito sottoscrive un protocollo d'intesa con le Federazioni sportive nazionali per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente atleta, che include anche l'istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti atleti.

9 (Fondo nazionale per l'impiantistica sportiva scolastica)

1 È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per l'impiantistica sportiva scolastica, di seguito denominato « Fondo », finalizzato al finanziamento di progetti che riguardano impianti sportivi scolastici, con dotazione pari a 200 milioni di euro annui.

2 Le modalità operative del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

scheda ufficiale sul sito del Senato